Dal giorno 20 maggio 2024 è entrata in vigore la versione 2.0 del regolamento eIDAS. L'UE si muove verso un unico portafoglio digitale che consentirà ad i cittadini di usare un documento digitale emesso nel proprio Paese di usarlo in un altro della UE senza alcun passaggio intermedio di convalida. Il nome inglese che indica questo portafoglio digitale è "Eu Digital Wallet", sintetizzato con l'acronimo EDIW (Euroepan Digital Identity Wallet). L'identità digitale unica permetterà di interagire con i servizi in tutti i settori, dal finanziario, bancario e istituzionale ai rapporti commerciali etc. Le grandi imprese (al momento le piccole e medie sono escluse) dovranno accettare l'uso della EDIW se richiesto volontariamente dall'utente.
Questa identità digitale conterrà [come previsto nell'Allegato VI del regolamento 2024/1183]:
- l’indirizzo,
- l’età,
- genere,
- stato civile,
- composizione del nucleo familiare,
- nazionalità o cittadinanza,
- titoli e licenze di studio,
- qualifiche e licenze professionali,
- poteri e mandati di rappresentanza di persone fisiche o giuridiche,
- permessi e licenze pubblici, per le persone giuridiche,
- i dati societari e finanziari.
In Italia siamo già dotati di un sistema di identità digitale avanzato, IT Wallet (vedi qui articolo di agendadigitale.eu:
La normativa sul EDIW è complessa e le amministrazioni di riferimento potranno iniziare ad attuarla sperimentando il introdotto recentemente nel nostro ordinamento.
Questi strumenti di identità digitale intendono superare la frammentazione o l’assenza di soluzioni nazionali sul tema. L’obbligo di garantire l’utilizzo gratuito della firma elettronica qualificata ai titolari di EDIW favorisce l’utilizzo di dati associati alla propria identità digitale, in rete o fuori rete (tipo le connessioni “bluetooth”). Si dispone di documenti e attributi di varia natura, tramite essi si accede e si fruisce di servizi pubblici e privati. Il vantaggio per le imprese è legato alla possibilità di ottenere valore economico attraverso le maggiori possibilità di un accesso sicuro e diffuso a beni e servizi. La gestione dell’identità, anche interoperabile, diventa più economica con la riduzione dei costi operativi e le caratteristiche organizzative e tecniche del EDIW in materia di sicurezza cibernetica riducono il rischio di furto di identità, di dati e di truffe in rete.
Gli attributi dell’EDIW
Il EDIW (ma anche IT Wallet) consentono l’utilizzo di attributi dell’identità aumentando i potenziale del Portafoglio. Gli attributi contenuti nell’elenco minimo stabilito nell’Allegato VI del regolamento 2024/1183 sono:
Tutti questi dati sono sotto lo stretto controllo del titolare che ne controlla la diffusione capillare, sempre da lui autorizzata, commisurata alle specifiche transazioni o operazioni, nel pieno rispetto dei principi del regolamento GDPR. Questi principi si applicano anche ai dati di identificazione personale.
eIDAS 2 archiviazione elettronica
Le imprese potranno anche sviluppare e adottare per sé e per il mercato altri servizi comunitari come l’archiviazione elettronica. Nell’ambito di applicazione nell’Unione si ha il riconoscimento degli effetti giuridici e dell’ammissibilità come prova in giudizio di dati e documenti elettronici (ma anche di documenti analogici trasformati in digitale tramite scansione elettronica) quando conservati mediante un servizio di archiviazione elettronica. L’utilizzo di un prestatore di servizi fiduciari qualificato garantisce che i documenti e i dati conservati godono della presunzione di integrità e autenticità per tutto il periodo di conservazione con i relativi vantaggi legali in termini probatori.