Norme&Sentenze

Convenzione di Ginevra sulla Circolazione Stradale

L'Italia ha recepito la Convenzione di Ginevra sulla Circolazione Stradale con Legge 308 del 1995 (dopo ben 27 anni!!). La convenzione stabilisce delle regole comuni da adottare con legislazione nazionale da parte dei Paesi aderenti.
Successivamente, nel 2015 è stata emanata la DIRETTIVA (UE) 2015/413 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale.

Quando si viaggia all'estero e si decide di guidare sul territorio con un mezzo (auto, moto, camper etc) si deve - naturalmente - rispettare il codice della strada locale, oltre al buon senso. Infatti, ciascun Paese (sia UE sia extra-UE) adotta una propria legislazione per regolamentare la circolazione stradale, sanzionando i comportamenti con provvedimenti più o meno pesanti e costosi.

Ad esempio, rimanendo nell'ambito mediterraneo, la circolazione in Grecia è disciplinata in modo più rigido rispetto alla circolazione in Italia, per cui non è difficile ritrovarsi con una pesante multa e, soprattutto, con la patente di guida ritirata (leggi la scheda di viaggiaresicuri.it - sito del Ministero degli affari esteri italiano).

Basti pensare che effettuare il sorpasso non consentito oppure sorpassare senza l'uso delle frecce luminose comporta 700 euro di multa, sottrazione di 7 punti dalla patente e 10 giorni di ritiro della patente di guida e della carta di circolazione del mezzo (libretto).

  • Eccesso di velocità fino a 20 km/h oltre il limite: 80 euro
  • Eccesso di velocità fra 20 e 30 km/h oltre il limite previsto: 100 euro
  • Eccesso di velocità di oltre 30 km/h rispetto al limite: 350 euro, -5 punti dalla patente, 60!! giorni di ritiro della patente di guida
  • passaggio con semaforo rosso: 700 euro, -9 punti dalla patente, ritiro immediato e sospensione della patente e della carta di circolazione del mezzo per 60 giorni

Pertanto, come descritto in questo breve elenco, le sanzioni per infrazioni del Codice della Strada sono marcatamente più forti rispetto alle corrispondenti sanzioni previste in Italia. Nel caso di ritiro della patente, la Convenzion di Ginevra stabilisce all'articolo 42 le seguenti regole:

Articolo 42
Sospensione della validita' delle patenti di guida.
1. Le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono ritirare ad un conducente che commetta sul loro territorio una infrazione che comporti il ritiro della patente di guida in virtu' della loro legislazione, il diritto di usare sul loro territorio la patente di guida, nazionale o internazionale, di cui e' titolare. In simile caso, l'autorita' competente della Parte contraente o della parte costitutiva che ha ritirato il diritto di usare la patente potra':
a) farsi consegnare la patente e conservarla fino alla scadenza del periodo durante il quale e' ritirato il diritto di usare la patente o finche' il conducente lasci il suo territorio, se tale partenza ha luogo prima della scadenza di tale periodo;


b) avvisare del ritiro del diritto di usare la patente l'autorita' che ha rilasciato o a nome della quale e' stata rilasciata la patente;


c) se si tratta di una patente internazionale, apporre sull'apposito spazio la menzione che la patente non e' piu' valida nel suo territorio;


d) nel caso in cui essa non abbia applicato la procedura prevista al comma a) del presente paragrafo, completare la comunicazione menzionata al comma b) chiedendo all'autorita' che ha rilasciato la patente o a nome della quale e' stata rilasciata la patente, di avvisare l'interessato della decisione presa nei suoi confronti.


2. Le Parti contraenti faranno in modo di far notificare agli interessati le decisioni che saranno state comunicate loro conformemente alla procedura prevista al paragrafo 1 comma d) del presente articolo.


3. Nulla nella presente Convenzione dovra' essere interpretato come un'interdizione alle Parti contraenti o ad una delle loro parti costitutive di impedire ad un conducente titolare di una patente di guida, nazionale o internazionale, di guidare se e' evidente o provato che il suo stato non gli consente di guidare con sicurezza o se il diritto di guidare gli e' stato ritirato nello Stato in cui ha la sua residenza abituale.

 consulta anche: 
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/driving-abroad/road-rules-and-safety/index_it.htm

 https://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad/index_it.htm

 

Codice della Strada, cosa cambia?

Cartelli Stradali

La Polizia di Stato ha pubblicato sul proprio sito una scheda di sintesi sulle principali novità introdotte nel Codice della Strada (link). 

 

Riportiamo il testo della scheda:

Sintesi descrittiva delle modifiche alle norme sulla circolazione stradale introdotte dal decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, come modificato dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, in vigore dal 10 novembre 2021. SOSTA DEI VEICOLI I sindaci hanno facoltà di riservare spazi di sosta a nuove categorie di veicoli quali:

  • Al servizio di donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato permesso rosa.
  • Elettrici
  • Elettrici solo per le operazioni di ricarica. Si può sostare al massimo per 1 ora dal termine dell’operazione di ricarica;
  • Per il carico e lo scarico delle merci nelle ore stabilite;
  • Adibiti al trasporto scolastico nelle ore stabilite. Dal 1° gennaio 2022, sarà possibile sostare gratuitamente nelle strisce blu per i titolari di permesso per i disabili quando i propri stalli di sosta sono occupati o non sono presenti.

Si inasprisce la sanzione per il divieto di sosta negli stalli riservati alle persone invalide.
Si inasprisce, altresì la sanzione per il divieto di sosta nella aree pedonali urbane.

CARICHI ECCEZIONALI
Sono state ridotte le masse per i trasporti eccezionali.

ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA
La possibilità di accertare le violazioni al codice della strada è stato esteso al personale dell’ANSFISA (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali), recentemente istituita presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

GETTO DI RIFIUTI DAI VEICOLI
Si aumentano in modo significativo le sanzioni per getto di rifiuti dai veicoli con insozzamento (da 26 a 216 euro)

PUBBLICITÀ
Si introduce il divieto di esporre pubblicità che proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso, dell’appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all'orientamento sessuale, all'identità di genere, alle abilità fisiche e psichiche. E’ consentita la pubblicità sulle rotonde ma solo con cartelli di piccole dimensioni.

SAGOMA LIMITE
La lunghezza massima degli autoarticolati e degli autosnodati viene aumentata da 16,50 a 18,75 metri.

BICICLETTE
Si estende l’obbligo di mantenere efficienti le luci e i catarifrangenti delle biciclette oltre che di notte anche in altre condizioni di scarsa visibilità (gallerie, nebbia, neve, pioggia).

REVISIONE DI ALCUNI VEICOLI PESANTI
Si dà la possibilità di effettuare la revisione presso le officine autorizzate, anche ai rimorchi o semirimorchi con peso superiore a 3,5 tonnellate adibiti al trasporto in regime di temperatura controllata ATP.

TAXI
Il servizio di taxi potrà essere fatto anche con i motocicli e con le biciclette.

TARGHE
Si dà la possibilità di usare la targa con fondo giallo al posto di quella di immatricolazione, ai veicoli impegnati in competizioni sportive fuoristrada per i trasferimenti su strada.

PATENTI
Per conseguire il CAP (certificato di abilitazione professionale che devono avere i conducenti che eseguono trasporto di persone professionale) sarà necessario aver frequentato con profitto un corso di formazione di primo soccorso.

NEOPATENTATI
Potranno condurre veicoli potenti se hanno a fianco persona munita di patente B da almeno dieci anni o di patente superiore (prima era vietato per il primo anno).

FOGLIO ROSA
Ci si potrà esercitare alla guida di motoveicoli e ciclomotori senza istruttore a fianco anche in strade trafficate (non c’è più l’obbligo di esercitarsi nei luoghi poco frequentati). La validità del foglio rosa è stata portata da 6 a 12 mesi. Con lo stesso foglio rosa la prova pratica di guida è possibile sostenerla fino a tre volte (in precedenza di poteva sostenere non più di due volte).

DECURTAZIONE PUNTI DALLA PATENTE
La comunicazione dell’avvenuta decurtazione dei punti non sarà più fatta per posta ma pubblicata sul portale dell’automobilista

ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AI PASSAGGI A LIVELLO
Sarà possibile accertare con apparecchi automatici (che funzionano da soli) le violazioni riguardanti i passaggi a livello (transito con semaforo rosso e sbarre abbassate)

CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI
In caso di mancato uso del casco da parte del passeggero di un motociclo o di un ciclomotore, ne risponde sempre anche il conducente, pur se il passeggero non è minorenne. Sulle autostrade possono andare anche i motocicli elettrici con potenza superiore a 11 kilowatt.

APPARECCHI ALLA GUIDA
Non solo il telefono ma anche altri apparecchi (smartphone, computer portatili, notebook, tablet), sono vietati se comportano l’allontanamento delle mani dal volante

ESIBIZIONE DEI DOCUMENTI PER LA CIRCOLAZIONE
Non può essere richiesta l’esibizione dei documenti se sono inseriti in banche dati accessibili alle forze di polizia (in caso di documenti mancanti durante il controllo stradale si procede con la sanzione prevista senza richiederne l’esibizione successiva).

PRECEDENZA AI PEDONI
Si inserisce l’obbligo di dare la precedenza ai pedoni oltre che quando transitano sugli attraversamenti pedonali, anche quando sono in prossimità (quindi vicino) agli stessi. C.Q.C. Ora è richiesta solo per attività di autotrasporto persone e cose (prima era richiesta per la guida di tutti i veicoli pesanti anche se non effettuavano trasporto)

MONOPATTINI
È stata riscritta la disciplina della circolazione dei monopattini in modo da prevedere:

  • la confisca dei monopattini irregolari quando hanno un motore termico oppure quando hanno un motore elettrico con potenza superiore a 1 kW (in precedenza il limite era di 2 kW); 
  • l’obbligo per i comuni di individuare spazi di sosta per monopattini che, nel frattempo, possono sostare anche sugli stalli per biciclette, ciclomotori e motocicli;
  • la conformità del casco, obbligatorio per i minorenni, a norme tecniche di sicurezza europee;
  • l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti di notte;
  • la possibilità di circolare sulle strade urbane con limite massimo di 50 km/h, nelle aree pedonali, su percorsi pedonali e ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle strade a priorità ciclabile sulle piste ciclabili ovvero dovunque sia consentita la circolazione delle biciclette;
  • la possibilità di circolare fuori dai centri urbani (fuori città) in tutte le strade in cui possono circolare le biciclette, salvo, naturalmente sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali dove le biciclette non possono circolare ed in qualsiasi altra strada in cui il transito delle biciclette sia espressamente vietato dalla segnaletica stradale;
  • la riduzione della velocità massima raggiungibile da 25 a 20 km/h. Tale limite è ridotto a 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali;
  • l’obbligo per i monopattini elettrici nuovi di dotarsi dal 1° luglio 2022 di frecce e di freni su entrambe le ruote. Quelli già in circolazione prima di quella data dovranno adeguarsi entro il 1° gennaio 2024.

Certificati anagrafici dal 15 Novembre si scaricheranno comodamente online

anpr2

A partire dal 15 novembre i Cittadini potranno scaricare i certificati anagrafici online in maniera autonoma e gratuita, per proprio conto o per un componente della propria famiglia, senza bisogno di recarsi allo sportello. Il servizio si affianca a quello di “Richiesta di rettifica”, già disponibile per tutti i comuni.

I certificati liberamente scaricabili saranno di 14 tipologie(nascita, stato di famiglia, residenza, matrimonio...), per sé o per un componente della propria famiglia anagrafica, accedendo al portale con l’identità digitale (SPID, CIE o CNS), senza bisogno di recarsi allo sportello.
I certificati possono essere richiesti anche in forma contestuale e prima dell’emissione definitiva (che contiene il QRCODE ed il  Sigillo elettronico qualificato del Ministero dell’Interno) occorre visualizzare l’anteprima al fine di controllare i dati esposti e infine è possibile scegliere di scaricarli e/o di riceverliall’indirizzo di posta digitato nel Profilo Utente.

Nel dettaglio saranno liberamente scaricabili, una volta effettuato l'accesso i Certificati (di):

  • Anagrafico di nascita;
  • Anagrafico di matrimonio;
  • Cittadinanza;
  • Esistenza in vita;
  • Residenza;
  • Residenza AIRE;
  • Stato civile;
  • Stato di famiglia;
  • Residenza in convivenza;
  • Stato di famiglia AIRE;
  • Stato di famiglia con rapporti di parentela;
  • Stato Libero;
  • Anagrafico di Unione Civile;
  • Contratto di Convivenza.

https://www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-al-cittadino/

Guida con ciabatte, tacchi, zeppe. Si può?

infradito

In estate spesso ci si ritrova ai piedi le infradito, le ciabatte per il mare o altre calzature non bene fissate ai piedi come lo sono quelle usate nei periodi più freddi. Si può guidare con ai piedi questo tipo di calzature? E' possibile guidare con scarpe con un tacco alto o con la zeppa? In {tip title="Codice" content="[il nuovo Cds è in vigore dal 1 Gennaio 1993, mentre il vecchio Testo unico per la sicurezza stradale risaliva al 1959]"}passato{/tip} il Codice della Strada prevedeva una specifica sanzione per i conducenti che non avessero calzature adeguate ad una pronta frenata o altra azione sui pedali per garantire la sicurezza delle manovre.

Infatti, una infradito potrebbe sfilarsi dal piede e finire sotto i pedali, ovvero una scarpa con tacco alto o zeppa potrebbe muoversi in modo anomalo compromettendo l'azione sui pedali. La presenza di sabbia nei piedi scalzi o il sudore potrebbe portare il piede a scivolare.

L'attuale Codice della Strada non prevede una specifica sanzione per l'abbigliamento o le calzature indossate, ma nel comma 2 dell'articolo 141 puntualizza che:
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilita' e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.

Questa puntualizzazione lascia spazio alle valutazioni sull'effettiva capacità di controllo del veicolo da parte del conducente in base alle condizioni di guida (sia per fattori esterni quale luminosità, pioggia, manto stradale etc come previsto successivamente, sia per fattori interni legati alle condizioni psico-fisiche che alle calzature ai piedi).

I nodi vengono al pettine soprattutto negli incidenti stradali gravi in quanto, in caso di lesioni gravi o gravissime o mortali, le assicurazioni tenute a risarcire i danneggiati possono appellarsi alla rivalsa nei confronti del conducente / titolare dell'assicurazione nel caso in cui la responsabilità del sinistro possa essere associata (anche) ad un mancato tempestivo controllo del mezzo.

Infatti, nel rapporto sull'incidente la polizia intervenuta potrebbe annotare che il conducente "indossava calzature non adatte alla guida" o qualcosa di simile. La compagnia assicurativa, in tal caso, potrebbe avvalersi della clausola di rivalsa nei confronti del conducente: questo significa che chiederebbe i danni (o parte dei danni) al conducente.

DPCM 3 Novembre 2020

 Qui di seguito il testo in PDF (non scansione) del Decreto delle Presidenza del Consiglio dei Ministri firmato il 03 Novembre 2020 e in vigore dal 5 novembre.

Quarto aggiornamento del Modulo di autocertificazione per gli spostamenti sul territorio italiano

Aggiornamento del 26 Marzo.

Il modello di autocertificazione sembra approdare ad una versione definitivia con l'aggiunta di alcuni campi che comprendono le ordinanze regionali specifiche e l'elenco di alcuni motivi di necessità. L'aggiornamento era stato annunciato dal capo della Polizia Franco Gabrielli per tenere conto delle osservazioni dei cittadini, degli aggiornamento normativi, introducendo anche alcuni motivi di necessità come l'assistenza a disabili / anziani, lavorative, denunce di reati. Ricordiamo, infatti, che la sanzione è adesso di natura amministrativa per chi vìola gli obblighi e varia da un minimo di 400 euro ad un massimo di 3000 euro (aumentabile di 1/3 se commesso con veicolo, fino quindi ad un massimo di euro 4000). Il modulo è visualizzabile in anteprima qui sotto e scaricabile cliccando qui. Ricordiamo, inoltre, che le pattuglie in servizio sono solitamente dotato


 

Aggiornamento del 23 Marzo, il nuovo modello di Autocertificazione per gli spostamenti durante l'emergenza Corona Virus. Il nuovo modello differisce dai precedenti perché è stato aggiunto il campo "domiciliato" per riportare anche il domicilio e non solo la residenza. Nel secondo aggiornamento era stata introdotta la voce relativa all'obbligo di dichiarare di non essere in quarantena obbligatoria.

Il modulo si può scaricare dal nostro sito cliccando qui o direttamente dal sito del Ministero dell'interno, cliccando qui.

Aggiornamento 17 Marzo.

Aggiornamento del Modulo per l'Autocertificazione. Si può scaricare dal sito del Ministero dell'Interno (clicca qui) oppure direttamente da questo sito (Clicca qui versione PDF originale) (Versione rieditata con spazi maggiori per inserire i dati). Il modulo è aggiornato perché adesso contiene la dichiarazione di non essere sottoposti alla misura della quarantena. Inoltre, il PDF è con campi compilabili. Questo significa che con un lettore abilitato (Adobe Reader ad esempio) è possibile scrivere direttamente al computer i propri dati e stampare così il modulo parzialmente precompilato.

Leggi tutto: Quarto aggiornamento del Modulo di autocertificazione per gli spostamenti sul territorio italiano

Sottocategorie

Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari. (GU n.334 del 4-12-1982 )

Il Codice del Processo Amministrativo in vigore in Italia è stato approvato dal Decreto Legislativo 104 del 2 luglio 2010.

DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n. 104

Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo. (10G0127) (GU n.156 del 7-7-2010 - Suppl. Ordinario n. 148 )

note:Entrata in vigore del provvedimento: 16/09/2010

Codice Amministrazione Digitale. D. Lgs. 82 del 7 marzo 2005 Decreto Legislativo.

L'amministrazione digitale.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto l'articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi in materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e codificazione - legge di semplificazione 2001; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, recante attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali; Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici; Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, recante attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalita' di fatturazione in materia di IVA; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004; Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, cosi' come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427; Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 13 gennaio 2005; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2005; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 2005; Sulla proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle attivita' produttive e con il Ministro delle comunicazioni;

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. (GU n.303 del 28-12-1992 - Suppl. Ordinario n. 134 )

note:Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993