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Micologia - Notizie e informazioni sui funghi
La micologia è la scienza che studia i funghi, i miceti.
Sicilia, Legge Regionale Raccolta e vendita Funghi Epigei spontanei
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LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 01-02-2006 REGIONE SICILIA Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA N. 6 del 3 febbraio 2006
Art. 1. Finalità
1. La presente legge disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, al fine di salvaguardare l'ambiente, la salute pubblica e di promuovere, nel rispetto della conservazione del patrimonio naturale, l'incremento dei fattori produttivi e dell'economia locale.
2. Con riferimento alla commercializzazione, ai controlli e alla disciplina sanitaria si applicano, in quanto compatibili, le norme della vigente normativa regionale e della legge 23 agosto 1993, n. 352, e del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376.
Art. 2. Raccolta e autorizzazioni
1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è subordinata al possesso del tesserino nominativo regionale. Il tesserino abilita alla raccolta su tutto il territorio della Regione ed è rilasciato, su istanza degli interessati, dal Comune di residenza dei medesimi, nelle seguenti ipotesi:
a) tesserino amatoriale, consente al titolare di raccogliere sino a quattro chilogrammi di funghi al giorno, ha un costo fissato in euro 30,00 annuali;
b) tesserino professionale, rilasciato a coloro che effettuano la raccolta al fine di integrare il proprio reddito, consente al titolare di raccogliere sino a dodici chilogrammi di funghi al giorno, ha un costo fissato in euro 100,00 annuali;
c) tesserino per la raccolta ai fini scientifici, rilasciato, a soggetti pubblici e privati, per la raccolta di qualsiasi specie fungina per comprovati motivi di studio, ricerca o per la realizzazione di iniziative aventi carattere scientifico, nelle quantità strettamente necessarie per dette finalità, ha un costo fissato in euro 30,00 annuali.
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste emana direttive per la fissazione di modalità e criteri di rilascio del tesserino da parte dei comuni.
3. Il tesserino va rinnovato ogni cinque anni ed il relativo costo è adeguato ogni cinque anni con provvedimento dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale siciliana.
4. I minori di quattordici anni possono raccogliere funghi purché accompagnati da persona maggiorenne in possesso di tesserino. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo di raccolta giornaliera consentito.
5. Il rilascio dei tesserini di cui al comma 1, lettere a) e b), è subordinato alla frequenza e al superamento di appositi corsi di formazione, della durata minima di quindici ore, di cui almeno un terzo costituito da lezioni pratiche, tenuti o diretti con l'ausilio di un micologo e promossi o organizzati dalle Province, dai Comuni, dalle associazioni micologiche, dalle associazioni naturalistiche aventi rilevanza nazionale o regionale o ambientaliste riconosciute senza fine di lucro e costituite con atto pubblico, aventi sede o operanti nel territorio regionale. I corsi sono articolati sulla base di indirizzi stabiliti dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, che vigila sulla loro regolarità e sul rispetto delle disposizioni del presente comma.
Art. 3. Proprietari e conduttori di fondi
1.I proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo di un fondo chiuso non sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 2, comma 1, limitatamente alla raccolta di funghi nei fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.
2. Ai fini di una maggiore sicurezza, i proprietari dei terreni che vogliono vietare la raccolta dei funghi nel proprio fondo sono tenuti ad apporre cartelli informativi lungo tutto il perimetro, a distanza non superiore a venti metri l'uno dall'altro.
Art. 4. Modalità di raccolta
1. La raccolta dei funghi non è consentita durante le ore notturne.
2. E' autorizzata la raccolta nei limiti quantitativi stabiliti all'articolo 2, al giorno e per persona, salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un unico cespo di funghi che superi tale peso. 3. Gli esemplari devono essere raccolti in modo tale da conservare le caratteristiche morfologiche per consentire la sicura determinazione della specie e puliti sommariamente nel luogo di raccolta.
4. I funghi raccolti devono essere riposti e trasportati in contenitori areati realizzati preferibilmente con fibre naturali intrecciate onde consentire la diffusione delle spore.
5. E' vietata la raccolta e la commercializzazione di esemplari del genere Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso. La raccolta è consentita quando l'ovolo presenta una lacerazione naturale e spontanea del velo generale che ne permette l'identificazione.
6. E' vietato raccogliere e commercializzare funghi per i generi, le specie e con diametro inferiore a quanto stabilito in apposito decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentite le associazioni micologiche maggiormente rappresentative, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
7. Nella raccolta dei funghi epigei spontanei è vietato usare rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale superficiale della vegetazione. E' vietata inoltre la raccolta e l'asportazione anche a fini di commercio della cotica superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, fermo restando l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.
8. E' vietato il danneggiamento e la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.
Art. 5. Divieti
1. In tutto il territorio regionale non è consentita la istituzione di riserve a pagamento per la raccolta dei funghi epigei spontanei.
2. La raccolta dei funghi epigei è vietata in aree specificamente interdette per motivi silvocolturali o in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico individuate dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, sentiti gli enti di gestione dei parchi eventualmente competenti.
3. E' vietato raccogliere funghi ed altri prodotti del sottobosco nelle aree recuperate da discariche e nelle zone industriali.
4. La raccolta di funghi epigei spontanei all'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agro-venatorie è consentita nei soli giorni di silenzio venatorio.
Art. 6. Sospensioni temporanee
1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su proposta delle Province interessate, sentito il parere dell'Università degli studi avente sede nel territorio, può sospendere temporaneamente la raccolta di tutte o di alcune specie di funghi nelle zone in cui la raccolta intensiva o specifici e particolari fattori ambientali hanno prodotto un progressivo impoverimento del bosco, con conseguente pericolo di estinzione per alcune specie fungine.
Art. 7. Iniziative scientifiche
1. In occasione di mostre, seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, le Province, per comprovati motivi di interesse scientifico o didattico, possono rilasciare, a titolo gratuito, ad associazioni micologiche, ad aziende unità sanitarie locali, ad istituti scolastici e ad organismi scientifici, speciali autorizzazioni per la raccolta dei funghi, limitatamente alla durata delle predette iniziative.
Art. 8. Autorizzazione ai non residenti in Sicilia
1. I non residenti in Sicilia sono autorizzati alla raccolta di funghi dal Comune competente per territorio. 2. L'autorizzazione ha validità annuale, un costo di euro 30,00 e consente al titolare di raccogliere sino a quattro chilogrammi di funghi al giorno.
Art. 9. Divulgazione e contributi
1. Nei limiti della quota di spettanza regionale delle entrate, di cui all'articolo 14, derivante dalla presente legge, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito di una politica rivolta alla salvaguardia del bosco e dei suoi prodotti e alla tutela dell'ambiente, promuove iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto della flora fungina, del bosco e dell'ambiente, anche concedendo contributi ad enti o associazioni per la programmazione e la realizzazione di mostre e iniziative pubbliche volte alla valorizzazione e alla divulgazione della conoscenza dei funghi epigei spontanei, dei prodotti del sottobosco, alla tutela e alla cura del bosco e dell'ambiente.
2. I contributi sono assegnati agli enti e alle associazioni in base alla rilevanza delle manifestazioni e delle iniziative promosse e organizzate, anche in ragione del numero degli iscritti.
Art. 10. Vigilanza
1. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni della presente legge è esercitata, nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni di sorveglianza, dal Corpo forestale della Regione siciliana, dagli organi di polizia locale, dalle guardie addette ai parchi e dalle guardie venatorie.
2. Nelle aree protette la vigilanza è svolta con il coordinamento degli enti di gestione delle predette aree.
Art. 11. Sanzioni amministrative
1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni, irrogate con provvedimenti dell'Ispettore ripartimentale per le foreste competente per territorio:
a) violazione dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) e dell'articolo 2, comma 4, da euro 50,00 a euro 150,00. In caso di recidiva per le medesime violazioni, la sanzione è fissata da euro 100,00 a euro 300,00; b) violazione dell'articolo 4, comma 1, da euro 50,00 a euro 100,00;
c) violazione dell'articolo 4, comma 2, da euro 25,00 a euro 35,00 fino a due chili oltre la quantità consentita; per ogni chilo in più la sanzione è maggiorata di euro 5,00;
d) violazione dell'articolo 4, comma 3, da euro 15,00 a euro 30,00;
e) violazione dell'articolo 4, comma 4, da euro 25,00 a euro 50,00;
f) violazione dell'articolo 4, comma 5, da euro 25,00 a euro 50,00;
g) violazione dell'articolo 4, comma 6, da euro 25,00 a euro 50,00. La sanzione è maggiorata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto eccedente il numero di cinque;
h) violazione dell'articolo 4, comma 7, da euro 150,00 a euro 450,00;
i) violazione dell'articolo 4, comma 8, da euro 25,00 a euro 50,00;
j) violazione dell'articolo 5, comma 1, da euro 500,00 a euro 2.500,00;
k) violazione dell'articolo 5, commi 2 e 4, da euro 100,00 a euro 300,00;
l) violazione dell'articolo 5, comma 3, da euro 25,00 a euro 50,00;
m) violazione dell'articolo 6 da euro 100,00 a euro 300,00;
n) violazione dell'articolo 8 da euro 50,00 a euro 150,00. In caso di recidiva per la medesima violazione la sanzione è fissata da euro 100,00 a euro 300,00.
2. Le violazioni di cui al comma 1 comportano, inoltre, la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza, degli attrezzi e dei contenitori non consentiti nonché la sospensione del tesserino regionale per sei mesi ovvero la revoca dell'autorizzazione. In caso di violazione dell'articolo 4, comma 6, la confisca è limitata ai funghi raccolti aventi dimensione inferiore alla misura prescritta. I funghi confiscati, previo controllo sanitario eseguito dall'ispettorato micologico dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, sono consegnati ad enti o istituti di beneficenza. I funghi riconosciuti non idonei al consumo sono destinati alla distruzione a cura della azienda unità sanitaria locale che ha eseguito il controllo.
Art. 12. Disposizioni transitorie
1. Entro sessanta giorni dall'emanazione delle disposizioni attuative della presente legge, gli enti di gestione dei parchi adeguano le disposizioni dei regolamenti relative alla raccolta dei funghi epigei spontanei.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, cessano di avere efficacia le disposizioni dei predetti regolamenti incompatibili con la presente legge.
Art. 13. Ripartizione delle entrate
1. Le entrate derivanti dagli articoli 2 e 11 della presente legge sono destinate per il 50 per cento ai Comuni, per il 30 per cento alla Regione e per il 20 per cento alle Province.
Art. 14.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 1 febbraio 2006.
CUFFARO Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste LEONT INI
NOTE Avvertenza: Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti.
Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 1, comma 1: La legge 23 agosto 1993, n. 352, reca "Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati." ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 settembre 1993, n. 215. Il D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, reca "Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati." ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 settembre 1995, n. 212. LAVORI PREPARATORI D.D.L. n. 908 "Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati". Iniziativa parlamentare: presentato dagli onorevoli Fleres, Catania Giuseppe, Maurici il 4 agosto 2004.
Trasmesso alla Commissione "Attività produttive" (III) il 6 agosto 2004. D.D.L. n. 812 "Norme per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione di funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco". Iniziativa parlamentare: presentato dagli onorevoli Oddo, Panarello, Crisafulli, Giannopolo, Villari il 10 marzo 2004. Trasmesso alla Commissione "Attività produttive" (III) il 16 marzo 2004. D.D.L. n. 6 "Norme per la commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati". Iniziativa parlamentare: presentato dagli onorevoli Fleres, Catania Giuseppe, Scoma il 26 luglio 2001. Trasmesso alla Commissione "Attività produttive" (III) il 10 settembre 2001.
Esaminati ed abbinati dalla Commissione nella seduta n. 137 del 27 settembre. Esaminati dalla Commissione nella seduta n. 140 del 18 ottobre 2005. Esitato per l'Aula testo coordinato nella seduta n. 140 del 18 ottobre 2005. Relatore: Oddo. Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 339 del 20 dicembre 2005 e n. 341 del 21 dicembre 2005. Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 352 del 19-20 gennaio 2006. (2006.4.267)
Fonte: www.regione.sicilia.it
Piemonte, Legge Regionale Raccolta e vendita Funghi Epigei spontanei
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Legge Regionale 17 dicembre 2007, n. 24 “Norme per la raccolta dei funghi epigei”
Fonte: (B.U. 20 dicembre 2007, n. 50)
Legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24. (Testo coordinato)
Tutela dei funghi epigei spontanei.
(B.U. 20 dicembre 2007, n. 51)
Modificata da l.r. 28/2008, l.r. 03/2009, l.r. 10/2011, l.r. 07/2014, l.r. 09/2015
Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Capo I. RACCOLTA DEI FUNGHI
(Finalità)
1. La Regione Piemonte in attuazione dei principi fondamentali della legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) e del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) disciplina la tutela e la raccolta dei funghi epigei spontanei, nel rispetto degli ecosistemi esistenti.
(Raccolta dei funghi epigei spontanei)
1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita per la quantità giornaliera ed individuale di tre chilogrammi complessivi.
2. È vietata la raccolta di esemplari di Amanita cesarea allo stato di ovolo chiuso.
3. La raccolta dei funghi spontanei avviene cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie, procedendo in luogo ad una sommaria pulizia dei funghi raccolti.
4. I funghi raccolti sono riposti e trasportati, nella quantità prevista al comma 1, in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica.
5. È vietato usare nella raccolta di funghi epigei spontanei l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del suolo, il micelio fungino e l'apparato radicale.
6. Sono vietati la distruzione o il danneggiamento volontario dei carpofori di qualsiasi specie di fungo epigeo spontaneo, anche non commestibile o velenoso.
7. La raccolta dei funghi epigei è vietata:
a) nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o falciati e tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti, salvo che ai soggetti di cui all'articolo 4;
b) nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai soggetti di cui all'articolo 4;
1=>c) nei casi e nelle aree, ricadenti all'interno delle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale vigente e dei siti costituenti la rete Natura 2000 di cui all'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, individuati dai relativi organismi di gestione nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge; <=1
d) nelle aree specificamente interdette per motivi selvicolturali e in quelle di particolare pregio naturalistico e scientifico, qualora individuate dalla Regione o dagli enti locali;
e) dal tramonto alla levata del sole;
f) nei terreni sui quali sia vietato l'accesso ai sensi dell'articolo 841 del codice civile.
8. La provincia, anche su richiesta delle associazioni culturali e, in particolare, delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale, e sentito il parere degli altri enti locali competenti per territorio, può vietare la raccolta, per periodi limitati, di una o più specie di funghi epigei spontanei.
9. La provincia, su parere 2=>degli enti di cui all'articolo 3, comma 4, <=2 interessati e sentite le associazioni culturali ed in particolare le associazioni micologiche, su richiesta dei soggetti di cui agli articoli 4 e 5, può autorizzare la costituzione di aree delimitate, anche ai sensi dell'articolo 841 del codice civile, da apposite tabelle poste in loco a spese del richiedente, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici in deroga ai quantitativi fissati dal comma 1.
10. Nelle aree di cui al comma 9 restano valide le disposizioni dell'articolo 3.
1. Fermi restando i divieti di cui all'articolo 2, comma 7, la raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita previa acquisizione del titolo per la raccolta avente validità sul territorio regionale.
2. Costituisce titolo per la raccolta la ricevuta di versamento di apposito contributo. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti l'importo, le modalità di versamento, le condizioni di efficacia e la durata del titolo, nonché eventuali esenzioni a favore dei minori.
4+>2 bis. Le unioni montane di comuni di cui all'articolo 12 della legge regionale del 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali) hanno facoltà di rilasciare ai residenti il titolo per la raccolta dei funghi epigei spontanei, valida sul solo territorio dell'unione montana di comuni, previo versamento di una somma inferiore, al massimo, di un terzo rispetto a quella stabilita con deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2, fermo restando le modalità di versamento stabilite dalla Giunta regionale stessa. <+4
3. La ricevuta di versamento del contributo, accompagnata da idoneo documento di identità in corso di validità, è esibita a richiesta del personale addetto alla vigilanza.
4. Il versamento del contributo è effettuato agli enti regionali di gestione delle aree protette, alle unioni montane di comuni ed alle forme associative dei comuni collinari.
5. Nelle more della costituzione delle unioni montane di comuni è ammesso il versamento del contributo alle comunità montane.
6. Le somme introitate sono utilizzate per la tutela e la salvaguardia del territorio e, in particolare, sono destinate alle seguenti finalità:
a) alla sistemazione e alla manutenzione delle aree boscate e alla segnalazione della loro sentieristica pedonale;
b) alla promozione e alla realizzazione di iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto delle specie fungine;
c) all'espletamento delle funzioni di vigilanza delle guardie ecologiche volontarie, concordate con la provincia competente per territorio.
7. Le disposizioni del comma 6, lettera a) non si applicano alle aree delimitate, anche ai sensi dell'articolo 841 del codice civile, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici, e ai castagneti da frutto in attualità di coltivazione.
8. In deroga a quanto disposto al comma 1, la raccolta dei chiodini o famigliola buona (Armillariella mellea), dei prataioli (Agaricus campestris, Agaricus macrosporus), delle specie diverse del genere Morchella, delle gambe secche (Marasmius oreades), dell'orecchione (Pleurotus ostreatus), coprino chiomato (Coprinus comatus) e della mazza di tamburo (Macrolepiota procera) è consentita su tutto il territorio regionale senza versamento di alcun contributo, fermi restando i disposti di cui all'articolo 2. < 3
(Deroghe per i proprietari dei fondi)
1. Il proprietario, l'usufruttuario, l'avente titolo giuridico e il coltivatore del fondo, nonché i loro parenti e affini di primo grado, nelle attività di raccolta di funghi epigei spontanei sul fondo stesso, non sono tenuti al rispetto dei limiti quantitativi di cui all'articolo 2, comma 1, e al possesso 5=>del titolo per la raccolta <=5 di cui all'articolo 3.
(Autorizzazioni in deroga)
1. Se non ne deriva grave compromissione per l'equilibrio naturale o ambientale e previo il possesso e 6=>l'esibizione della ricevuta di versamento di cui all'articolo 3, comma 2 <=6 , valida per l'anno di richiesta, la provincia può rilasciare, a titolo oneroso, l'autorizzazione alla raccolta di funghi epigei spontanei in quantitativi superiori a quelli consentiti dall'articolo 2, comma 1, qualora costituisca fonte di lavoro stagionale o di reddito, ai cittadini residenti che siano:
a) coltivatori diretti o imprenditori agricoli, a qualunque titolo;
b) gestori in proprio dell'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive;
c) soci di cooperative agricolo-forestali.
7=>2. La provincia può delegare al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 gli enti di cui all'articolo 3, comma 4. <=7
3. Le autorizzazioni alla raccolta hanno validità relativa alla stagione di raccolta in corso e indicano i quantitativi massimi giornalieri autorizzati.
4. La provincia, 8=>sentiti gli enti di cui all'articolo 3, comma 4 <=8 , con proprio regolamento stabilisce, in merito all'autorizzazione di cui al comma 1:
a) le modalità di rilascio, rinnovo e revoca;
b) il costo e le modalità di riscossione e riparto annuale delle somme introitate.
(Raccolta per fini scientifici e didattici)
1. La provincia può autorizzare alla raccolta e alla detenzione di funghi epigei spontanei e per periodi non superiori ad un anno, a titolo gratuito e per fini didattici, scientifici, espositivi e di prevenzione sanitaria, gli istituti universitari, i musei naturalistici pubblici, gli enti pubblici di tutela sanitaria e di ricerca scientifica e le associazioni naturalistiche e micologiche che ne facciano richiesta per i propri dipendenti, studenti o associati e per gli scopi suddetti.
2. La richiesta di autorizzazione specifica lo scopo e le modalità della raccolta, i dati relativi alle persone per le quali si chiede l'autorizzazione, la durata e la delimitazione dell'area.
3. La provincia può rilasciare autorizzazioni collettive gratuite in occasione di giornate di studio, convegni, seminari per la zona e la durata dello svolgimento della manifestazione.
4. Se l'attività di raccolta di cui ai commi 1, 2 e 3 avviene nelle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale vigente, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere vincolante del relativo ente di gestione.
5. La provincia emette i provvedimenti autorizzativi e ne trasmette copia alla Regione e ai titolari delle autorizzazioni, che sono tenuti a esibirla, su richiesta, al personale addetto alla vigilanza ai sensi dell'articolo 9, unitamente a un idoneo documento d'identità.
(Controlli sanitari)
1. Le aziende sanitarie locali, attraverso gli ispettorati micologici, istituiti ai sensi del d.p.r. 376/1995, assicurano il controllo sanitario dei funghi epigei spontanei destinati al consumo.
2. I funghi destinati alla vendita e alla somministrazione sono sottoposti al controllo sanitario obbligatorio. L'ispettore micologo preposto al controllo, se riscontra una raccolta non corretta, oppure una carenza delle caratteristiche morfologiche che non consentono la sicura determinazione della specie, tali da far sospettare la tossicità dei funghi, provvede alla loro immediata distruzione. Sono altresì destinati alla distruzione tutti i funghi riscontrati in stato di alterazione dovuta sia a cattiva conservazione che a invasione di parassiti.
3. 9=>I raccoglitori <=9 possono sottoporre al controllo sanitario, presso gli ispettorati micologici, i funghi raccolti, ai fini dell'accertamento sanitario.
(Divulgazione e contributi)
1. La Regione, nell'ambito di una politica rivolta alla salvaguardia del bosco e dei suoi prodotti e alla tutela dell'ambiente, promuove utili iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto della flora fungina.
2. La provincia, nell'ambito dei piani annuali di realizzazione delle attività di formazione e orientamento professionale, prevede appositi corsi per il personale preposto alla vigilanza di cui all'articolo 9.
3. La Giunta regionale concede contributi, sulla base di rendiconto di spesa, ad enti o associazioni per l'allestimento o la realizzazione di mostre, stand ed iniziative pubbliche rivolte alla valorizzazione ed alla pubblicizzazione della conoscenza dei funghi epigei spontanei.
4. I contributi sono assegnati ad enti ed associazioni legalmente costituite in base alla rilevanza delle manifestazioni.
5. La Regione può attivare dei programmi di manutenzione e di pulizia dei castagneti in attualità di coltura attraverso contributi finalizzati a tale scopo. Possono essere destinatari di tali contributi i conduttori dei fondi, con modalità ed entità stabilite dalla Giunta regionale mediante apposito regolamento.
Capo II. VIGILANZA, SANZIONI E PROCEDURA AMMINISTRATIVA
(Vigilanza)
1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle violazioni relative sono affidati:
a) al personale del Corpo forestale dello Stato;
b) agli agenti di vigilanza dipendenti dalle province;
c) agli agenti riconosciuti idonei dalle province, tramite corsi in materia con esame finale;
d) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;
e) agli agenti dei consorzi forestali pubblici;
f) al personale di vigilanza delle aree protette a gestione nazionale, regionale e locale;
g) alle guardie ecologiche volontarie di cui agli articoli 36 e 37 della l.r. 32/1982;
h) agli agenti e agli ufficiali di polizia giudiziaria.
2. All'aggiornamento professionale del personale di cui al comma 1, per le materie di cui alla presente legge, provvedono gli enti competenti, con il coordinamento della provincia.
3. Le guardie ittiche volontarie di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a), della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca) e le guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale rappresentate nel Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale e le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, in possesso della qualifica di guardia giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza), alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano la vigilanza sull'osservanza della stessa previa frequenza e superamento di un apposito corso di aggiornamento in materia, organizzato e gestito dalla provincia competente per territorio, secondo modalità concordate con la Regione.
1. Per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
11=>a) per le violazioni dell'articolo 2, comma 1, in caso di superamento dei limiti consentiti si applica la sanzione pecuniaria di 30,00 euro per ogni 500 grammi di funghi epigei spontanei raccolti in eccedenza alla quantità consentita; <=11
b) per le violazioni dell'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si applica la sanzione di 90,00 euro;
c) per la violazione dell'articolo 3, commi 1 e 3, si applica la sanzione pecuniaria da 40,00 euro a 240,00 euro;
d) per la violazione dell'articolo 5 si applica la sanzione pecuniaria di 600,00 euro in caso di raccolta in violazione delle disposizioni indicate nel provvedimento autorizzativo, con l'applicazione contestuale delle sanzioni accessorie del ritiro e revoca dell'autorizzazione, dell'impossibilità di poter beneficiare di ulteriori autorizzazioni per la stagione in corso e 12=>del ritiro della ricevuta di versamento di cui all'articolo 3, comma 2 <=12 ;
e) per la violazione dell'articolo 6 si applica la sanzione di 300,00 euro al componente dell'associazione regolarmente autorizzata che effettui la raccolta in violazione delle disposizioni indicate nel provvedimento autorizzativo, con l'applicazione contestuale delle sanzioni accessorie dell'impossibilità di poter continuare ad usufruire dell'autorizzazione rilasciata all'associazione per l'intera sua durata.
2. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Seguendo tali criteri sono fissati, entro il 28 febbraio dell'anno successivo al biennio, i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 che si applicano con decorrenza dal 1° aprile successivo. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie così aggiornata è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro oppure per difetto se è inferiore a 50 centesimi di euro. < 10
(Procedura amministrativa e contenzioso)
1. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge avvengono conformemente a quanto stabilito al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
2. Il pagamento in misura ridotta, previsto dall'articolo 16 della l. 689/1981, si applica anche nei casi in cui l'articolo 10 indica una sanzione amministrativa fissa o proporzionale. Nel caso di sanzione fissa la somma in misura ridotta è quantificata in un terzo del corrispondente importo. Nel caso di sanzione proporzionale il pagamento è eseguito mediante una somma pari a un terzo dell'ammontare della sanzione che può essere inflitta in concreto.
3. La provincia, nel rispetto delle procedure di cui al comma 1, provvede all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme della presente legge comportanti illeciti amministrativi.
4. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2 è esperibile il ricorso di opposizione di cui alla l. 689/1981.
(Proventi e relazione annuale)
1. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative applicate per violazione delle norme della presente legge, corrisposte ai sensi dell'articolo 16 della l. 689/1981 ovvero a seguito di ordinanza-ingiunzione, sono introitate nel bilancio delle province che le utilizzano per il raggiungimento degli scopi della presente legge.
13=>2. La provincia trasferisce annualmente il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative relative alle violazioni accertate nell'ambito dei territori degli enti di cui all'articolo 3, comma 4, ripartendole secondo il seguente ordine:
a) agli enti regionali di gestione delle aree protette;
b) alle unioni montane di comuni ed alle forme associative dei comuni collinari, non ricadenti in tutto o in parte nell'ambito dei territori degli enti di cui alla lettera a) <=13.
3. Gli 14=>enti di cui all'articolo 3, comma 4, <=14 trasmettono alla Regione entro il 31 giugno di ogni anno una relazione sullo stato di applicazione della presente legge, con particolare riferimento ai provvedimenti adottati, all'impiego delle somme di cui al comma 1 e delle risorse finanziarie introitate ai sensi dell'articolo 3.
Capo III. DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
(Disposizioni transitorie)
1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla raccolta nella stagione fungina in corso al momento dell'entrata in vigore della legge, si applica il limite massimo annuale eventualmente già stabilito per l'anno in corso con il provvedimento regionale emesso ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della l.r. 32/1982.
(Abrogazioni e modifiche di coordinamento)
1. Sono abrogati gli articoli 21 e 22 e il primo comma dell'articolo 23 della l.r. 32/1982.
2. Al primo comma dell'articolo 20 della l.r. 32/1982, sono soppresse le parole:
"- Funghi:
a) le specie Boletus reticulatus, Boletus edulis, Boletus aereus, Boletus pinicola, Amanita caesarea, fino ad un massimo di 15 esemplari complessivamente;
b) le altre specie, fino ad un massimo di 20 esemplari complessivamente, oltre agli esemplari di cui alla lettera a);
c) la specie Armillaria mellea (chiodini o famigliola buona) senza limite di raccolta.".
3. All'articolo 38, comma 1, lettera l) della l.r. 32/1982, sostituito dall'articolo 42 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9, le parole "agli articoli 22 e 33" sono sostituite con le seguenti: "all'articolo 33".
(Disposizioni finanziarie)
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, allo stanziamento pari a 1.000.000,00 di euro, in termini di competenza e di cassa, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) 11021 (Programmazione valorizzazione agricoltura Tutela valorizzazione prodotti agricoli Titolo I spese correnti) si provvede con le risorse finanziarie dell'UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo I spese correnti).
2. Per il biennio 2008-2009, agli oneri di cui al comma 1, in termini di competenza, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore centottanta giorni dopo la data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
=1 Sostituito dall'art. 1 della l.r. 7/2014.
=2 Sostituito dall'art. 1 della l.r. 7/2014.
3 Articolo sostituito dall'art. 2 della l.r. 7/2014.
+4 Aggiunto dall'art. 14 della l.r. 9/2015.
=5 Sostituito dall'art. 3 della l.r. 7/2014.
=6 Sostituito dall'art. 4 della l.r. 7/2014.
=7 Sostituito dall'art. 4 della l.r. 7/2014.
=8 Sostituito dall'art. 4 della l.r. 7/2014.
=9 Sostituito dall'art. 5 della l.r. 7/2014.
10 Articolo sostituito dall'art. 24 della l.r. 28/2008.
=11 Sostituito dall'art. 13 della l.r. 3/2009.
=12 Sostituito dall'art. 6 della l.r. 7/2014.
=13 Sostituito dall'art. 7 della l.r. 7/2014.
=14 Sostituito dall'art. 7 della l.r. 7/2014.
Abruzzo, Legge Regionale Raccolta e vendita Funghi Epigei spontanei (2)
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L.R. 8 novembre 2006, n. 34 (1) Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo.
L.R. 8 novembre 2006, n. 34 (1) Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo.
Indice
Art. 1 Finalità
Art. 2 Limiti di raccolta
Art. 3 Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei
Art. 3 bis Attestato di idoneità alla raccolta
Art. 4 Attestato di idoneità alla raccolta
Art. 5 Contributo annuale per la raccolta dei funghi epigei spontanei
Art. 6 Raccolta per l’integrazione del reddito
Art 7 Diritto di riserva ed aree di raccolta sostenibile a fini economici
Art. 8 Permessi temporanei per i non residenti in Regione
Art. 9 Autorizzazioni per scopi scientifici
Art. 10 Modalità di raccolta
Art. 11 Divieti di raccolta
Art. 12 Limitazioni temporali
Art. 13 Convenzioni tra territori confinanti
Art. 13 bis Commissione tecnico-consultiva regionale
Art. 14 Commissione tecnico-consultiva regionale
Art. 15 Centri micologici regionali
Art. 16 Ispettorato micologico
Art. 17 Funzioni dell'Ispettorato micologico
Art. 18 Corsi di preparazione micologica
Art. 19 Attività di educazione e informazione
Art. 20 Vigilanza
Art. 21 Sanzioni
Art. 22 Commercializzazione dei funghi epigei spontanei
Art. 23 Disposizioni finanziarie
Art. 24 Norme transitorie e finali
Art. 25 Abrogazioni
Art. 26 Pubblicazione
Art. 1 Finalità
1. La Regione Abruzzo, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352, e successive modifiche e integrazioni, disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei in considerazione della loro importanza come componenti insostituibili ed equilibratori degli ecosistemi e della loro rilevanza per l'economia delle zone montane. Con la presente legge la Regione intende: a) salvaguardare la salute dei cittadini; b) conservare negli ecosistemi vegetali il ruolo fondamentale dei funghi tutelandone la propagazione; c) evitare gli effetti negativi conseguenti al prelievo e alla distruzione delle specie per l'eccessivo impatto
antropico; d) assicurare la valorizzazione delle risorse naturali.
Art. 2 Limiti di raccolta
1. La raccolta giornaliera pro-capite di funghi epigei spontanei idonei al consumo è determinata complessivamente in 3 chilogrammi, salvo che il raccolto sia costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.
2. Al fine di impedire la raccolta di esemplari fungini immaturi sono stabilite le seguenti dimensioni minime del diametro del carpoforo, escluse per gli eventuali elementi concresciuti: a) Amanita caesarea (ovolo buono): cm 4; b) Boletus edulis e relativo gruppo (porcino): cm. 4; c) Calocybe gambosa (spinarolo o prugnolo): cm. 3; d) Hygrophorus marzuolus (marzuolo o dormiente): cm 3; e) Macrolepiota procera (mazza di tamburo): cm. 5.
3. Per ragioni di ordine ecologico e sanitario è vietata la raccolta dell’Amanita caesarea allo stato di ovolo
(1) Pubblicata nel BURA 22 novembre 2006, n. 66. (2) L'art. 3 della L.R. 20 ottobre 2015, n. 32 dispone il trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative di cui alla presente legge, attribuite, conferite o comunque esercitate dalle province prima dell'entrata in vigore della medesima legge. La L.R. 32/2015, inoltre, all'art. 8 definisce l'effettiva decorrenza del trasferimento delle funzioni alla Regione e all'art. 11 reca disposizioni transitorie.
chiuso. (3)
Art. 3
Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei 1. La raccolta dei funghi epigei spontanei nella Regione Abruzzo, regolamentata esclusivamente dalle
presenti disposizioni, è subordinata al possesso di un apposito tesserino regionale di autorizzazione alla raccolta, rilasciato dalla Provincia competente, valido sull’intero territorio regionale.
2. Il tesserino può essere di: a) Tipo A: raccolta ordinaria nella misura non superiore a 3 chilogrammi; b) Tipo B: raccolta agevolata nella misura non superiore a 4 chilogrammi, prevista per i residenti nei
comuni interessati dalla raccolta appartenenti alle seguenti categorie: coltivatori diretti, utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché i soci di cooperative agricole e forestali;
c) Tipo C: raccolta per l'integrazione del reddito nella misura non superiore a 5 chilogrammi, prevista per i residenti, esclusivamente nel territorio del proprio comune di residenza.
3. Il tesserino, personale e non cedibile, viene rilasciato a chi abbia compiuto il quattordicesimo anno di età, su richiesta dell’interessato, controfirmata, se minorenne, dall’esercente la patria potestà. La richiesta in carta semplice va corredata da: a) copia di attestato di idoneità alla raccolta di cui all’art. 3 bis; b) due foto formato tessera, di cui una autenticata; c) copia della ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all’art. 5; d) fotocopia del documento di identità.
4. Coloro che intendono usufruire dell'agevolazione prevista dal comma 2 lettera b) devono presentare, come ulteriore documentazione, all'atto della richiesta o del rinnovo quinquennale del tesserino, l'autocertificazione che attesti la residenza e l'appartenenza a una delle categorie riportate al medesimo comma 2, lett. b).
5. Coloro che intendono usufruire dell’agevolazione prevista per la raccolta ai fini dell'integrazione del reddito di cui al comma 2, lettera c) devono presentare annualmente come ulteriore documentazione rispetto a quanto previsto al comma 3: a) attestato di idoneità all’identificazione delle specie fungine commercializzate di cui all’art. 22; b) autocertificazione del proprio reddito annuale riferito all’anno precedente la richiesta; c) documentazione fiscale di vendita funghi riferita all’anno precedente la richiesta; d) certificato di residenza.
6. I tesserini A, B, C, predisposti dalle Province, sono conformi a modelli regionali determinati dalla Direzione regionale Agricoltura. Per coloro che hanno conseguito il tesserino in precedenza alle presenti disposizioni, senza la frequenza al corso di cui all'art. 3 bis comma 1, al termine della validità quinquennale dello stesso devono conseguire l'attestato di aggiornamento di cui all'Art. 3 bis, comma 7.
7. Il tesserino deve contenere: a) numerazione progressiva; b) data di rilascio; c) dati anagrafici e fotografia del raccoglitore; d) spazi per i versamenti annuali e l’eventuale indicazione del godimento dell’agevolazione di cui all’art.
6, comma 1;
(3) Articolo già sostituito dall’art. 1, L.R. 23 agosto 2007, n. 33 e poi così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 3 marzo 2010, n. 9. Il testo originario era così formulato: «Art. 2 (Limiti di raccolta). 1. La raccolta giornaliera pro capite di funghi epigei spontanei idonei al consumo è determinata complessivamente in 3 chilogrammi, salvo che il raccolto sia costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti, fatti salvi i diritti dei cittadini che effettuano la raccolta al fine di integrare il reddito normalmente percepito ai sensi dell'art. 6, comma 1, dei proprietari dei boschi e dei terreni, se soggetti privati di cui all'art. 7, comma 4, nonché i diritti di uso civico riconosciuti alle comunità locali. 2. Al fine di impedire la raccolta di esemplari fungini immaturi o troppo piccoli sono stabilite le seguenti dimensioni minime del diametro del carpoforo, escluse per gli eventuali elementi concresciuti: a) Amanita caesarea (ovolo buono): cm 4; b) Boletus edulis e relativo gruppo (porcino): cm. 4; c) Calocybe gambosa (spinarolo o prugnolo): cm. 3; d) Hygrophorus marzuolus (marzuolo o dormiente): cm 3; e) Macrolepiota procera e simili (mazza di tamburo): cm. 5. 3. Per ragioni di ordine ecologico e sanitario è vietata la raccolta dell'Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso. 4. La raccolta di funghi epigei spontanei non inseriti nell'elenco delle specie di cui è autorizzata la raccolta, di cui all'allegato 1 del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, è consentita solo per scopi didattici e di studio nel limite giornaliero di cinque esemplari per singola specie o varietà.».
e) spazio per eventuali annotazioni; f) gli articoli della presente legge necessari a rendere edotto il raccoglitore dei vincoli da rispettare.
8. Chiunque sia in possesso di più di un tesserino è perseguibile ai sensi di legge. In caso di sottrazione, smarrimento o deterioramento, il titolare, per ottenerne il duplicato, deve inoltrare richiesta all’ente competente dimostrando di aver provveduto alla denuncia alla polizia giudiziaria.
9. Ai minori di anni quattordici è consentita la raccolta, purché accompagnati da persona maggiorenne munita di tesserino che assume la responsabilità del controllo sull'attività di raccolta. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo pro-capite giornaliero di raccolta consentito all'accompagnatore.
10. I micologi iscritti al Registro nazionale, al fine del rilascio del tesserino, sono esclusi dal conseguimento dell’idoneità alla raccolta.
11. Il tesserino e la ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all’art. 5 devono essere esibiti, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.
12. La Provincia comunica annualmente ai Comuni l'elenco dei soggetti titolari del tesserino regionale di autorizzazione alla raccolta di cui al comma 1.
13. L'autorizzazione di cui al presente articolo non è necessaria per chi si reca a raccogliere funghi epigei spontanei al massimo due volte per anno solare. In questo caso l'autorizzazione per il singolo giorno è sostituita da un versamento di euro 10 da effettuarsi con bollettino di c/c postale su apposito c/c postale intestato alla Provincia di competenza. Il versamento deve recare il seguente riferimento: "Art. 3, comma 13, L.R. 34/2006" ed ha validità per il solo giorno successivo a quello della stampigliatura sulla ricevuta. La Provincia di competenza, in base ai versamenti pervenuti, provvede ad istituire un archivio per il controllo del limite massimo delle due giornate per anno solare. Il raccoglitore deve, comunque, munirsi della certificazione di commestibilità di cui all'art. 17, comma 1, lett. f). Tale certificazione non è necessaria se il raccoglitore è accompagnato da persona munita di tesserino, che attesta di averlo accompagnato. In caso di controllo il contravventore è sanzionato ai sensi dell'art. 21, lett. c), punto 1). (4)
(4) Articolo già modificato dall’art. 2, L.R. 23 agosto 2007, n. 33 (a decorrere dal 1° gennaio 2008, come disposto dall’art. 21 della medesima legge) e poi così sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 3 marzo 2010, n. 9. Il testo originario era così formulato:«Art. 3 (Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei). 1) La raccolta dei funghi epigei spontanei è subordinata al possesso di un apposito tesserino regionale di autorizzazione alla raccolta, rilasciato dalla Provincia, valido sull'intero territorio regionale. 2) Il tesserino, personale e non cedibile, viene rilasciato a chi abbia compiuto il quattordicesimo anno di età, su richiesta dell’interessato, controfirmata, se minorenne, dall'esercente la patria potestà. La richiesta va corredata da: a) attestato di idoneità alla raccolta di cui all'art. 4; b) due foto formato tessera, di cui una autenticata; c) copia della ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'art. 5. 3) Coloro che intendono usufruire dell'agevolazione prevista dall'art. 6, comma 1, devono presentare come ulteriore documentazione, rispetto a quanto previsto al comma 2: a) certificato attestante l'appartenenza alle categorie di cui all'art. 6 comma 1; b) autocertificazione del proprio reddito annuale riferito all'anno precedente la richiesta; c) documentazione fiscale di vendita funghi riferito all'anno precedente la richiesta. 4) Il tesserino, predisposto dalle Province, è conforme ad un modello unico regionale determinato dalla Direzione regionale Agricoltura ed ha validità quinquennale, decorrente dalla data di rilascio. 5) Il tesserino deve contenere: a) numerazione progressiva; b) data di rilascio; c) dati anagrafici e fotografia del raccoglitore; d) spazi per i versamenti annuali e l'eventuale indicazione del godimento dell'agevolazione di cui all'art. 6, comma 1; e) spazio per eventuali annotazioni; f) gli articoli della presente legge necessari a rendere edotto il raccoglitore dei vincoli da rispettare. 6) Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 2, la Provincia provvede al rilascio del tesserino o alla comunicazione della reiezione della domanda. 7) Il tesserino è rinnovabile alla scadenza a mezzo di apposizione di visto da parte della Provincia competente, previa esibizione della ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'art. 5. 8) Chiunque sia in possesso di più di un tesserino è perseguibile ai sensi di legge. In caso di sottrazione, smarrimento o deterioramento, il titolare, per ottenerne il duplicato, deve inoltrare richiesta all'ente competente dimostrando di aver provveduto alla denuncia alla polizia giudiziaria.
Art. 3 bis Attestato di idoneità alla raccolta
1. Il candidato, per conseguire l’attestato di idoneità alla raccolta deve frequentare, per almeno 18 ore, un corso di micologia della durata di almeno 24 ore.
2. A richiesta del candidato, qualora sussistano motivi ragionevolmente validi e documentabili, è possibile effettuare il test oralmente in presenza di un micologo docente del corso.
3. I corsi, proposti dalle organizzazioni di cui all’art. 18, devono essere comunicati alla Provincia competente, prima del loro inizio.
4. Possono essere rilasciati permessi permanenti in deroga alla legge per documentati motivi di ricerca scientifica istituzionale su richiesta, inoltrata dal responsabile legale dell’ente di appartenenza degli interessati, alla Direzione regionale competente.
5. I corsi si svolgono secondo un programma conforme alle disposizioni statali di cui alla Legge 352/93 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), tenuti da uno o più micologi iscritti al Registro nazionale micologi del Ministero della Salute.
6. Gli attestati rilasciati dovranno contenere: le date in cui il corso è stato effettuato, le ore complessive di lezione e le firme del presidente e di un micologo docente del corso.
7. Ai fini del rinnovo del tesserino di cui all’art. 3, i raccoglitori di funghi hanno l’obbligo di frequentare con cadenza almeno quinquennale un ciclo di lezioni della durata di almeno 5 ore, al fine del conseguimento dell'attestato di aggiornamento.
8. La Giunta Regionale, su proposta dell'Ufficio competente della Direzione Agricoltura, fissa con cadenza triennale il costo massimo del ciclo di lezioni di aggiornamento di cui ai commi 1 e 7.
9. Il ciclo di lezioni di cui al comma 7 è gratuito per i raccoglitori di funghi ed i relativi costi sono a carico delle Province nel limite delle risorse rese disponibili ai sensi dell'Art. 23, comma 1.
10. Annualmente, le Province, in collaborazione con il Centro Micologico Regionale, organizzano un corso per guardie micologiche volontarie e per le associazioni micologiche, al fine di svolgere un miglior controllo del territorio e della flora micologica in particolare. (5)
Art. 4 Attestato di idoneità alla raccolta
[1. Il candidato per conseguire l'attestato di idoneità alla raccolta deve frequentare, per almeno 12 ore, un corso di micologia della durata di almeno 16 ore.
2. Per i candidati impossibilitati a frequentare il corso è concesso di acquisire, comunque, l'idoneità alla raccolta previo superamento di un test di verifica, da effettuarsi nell'ambito dei corsi di cui al comma 1.
3. A richiesta del candidato, qualora sussistano motivi ragionevolmente validi, è possibile effettuare il test oralmente in presenza di un micologo docente del corso.
4. I corsi, proposti dalle organizzazioni di cui all'art. 18, devono essere autorizzati dalla Provincia, previa istanza che deve pervenire 120 giorni prima dell'inizio del corso.
5. Possono essere rilasciati permessi permanenti in deroga alla legge per documentati motivi di ricerca scientifica istituzionale su richiesta, inoltrata dal responsabile legale dell'ente di appartenenza degli interessati, al Presidente della Giunta regionale.
6. I corsi si svolgono secondo un programma conforme alle disposizioni statali di cui alla Legge 352/93, tenuti da uno o più micologi iscritti al Registro nazionale micologi.
7. Ai fini del rinnovo del tesserino di cui all'art. 3, i raccoglitori di funghi hanno l'obbligo di frequentare con cadenza almeno quinquennale i corsi di cui al comma 1, al fine dell'aggiornamento delle conoscenze micologiche.] (6)
9) Ai minori di anni quattordici è consentita la raccolta, purché accompagnati da persona munita di tesserino. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo pro-capite giornaliero di raccolta consentito. 10) I micologi iscritti al Registro nazionale, al fine del rilascio del tesserino, sono esclusi dal conseguimento dell'idoneità alla raccolta. 11) Il tesserino e la ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'art. 5 devono essere esibiti, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.». In attuazione del testo originario del presente articolo, cfr. la Delib.G.R. 18 dicembre 2006, n. 1474 (L.R. 8 novembre 2006, n. 34 “Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo”, Art. 3, commi 4 e 5: Determinazione del modello unico di tesserino regionale di autorizzazione alla raccolta dei funghi epidei spontanei in Abruzzo – Art. 8: Adozione del modello-tipo di permesso temporaneo alla raccolta dei funghi epigei spontanei per i non residenti in Regione Abruzzo), pubblicata nel BURA 2 maggio 2007, n. 24. (5) Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, L.R. 3 marzo 2010, n. 9. (6) Articolo abrogato dall’art. 3, L.R. 23 agosto 2007, n. 33, a decorrere dal 1° gennaio 2008, come disposto dall’art. 21 della medesima legge.
Art. 5 Contributo annuale per la raccolta dei funghi epigei spontanei
1. I raccoglitori di funghi epigei spontanei sono tenuti al versamento, su apposito conto corrente postale intestato alla Provincia di competenza, di un contributo annuale di euro 30 (trenta).
2. Il versamento e il periodo di validità annuale del contributo di cui al comma 1 sono da riferirsi alla data di rilascio.
3. Il contributo di cui al comma 1 non è dovuto dai raccoglitori residenti nella Regione Abruzzo che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e da tutti quelli che non esercitano l'attività di raccolta dei funghi durante l'anno.
4. I Comuni, le Comunità Montane, le Amministrazioni separate, le Antiche Università e gli Enti Parco non possono imporre contributi aggiuntivi né diversificare gli stessi tra residenti e non.
5. Le Province utilizzano le entrate derivanti dal contributo annuale di cui al comma 1 per interventi di vigilanza, messa in sicurezza e pulizia sentieristica, per la raccolta di rifiuti ingombranti nelle aree dei Comuni destinate alla raccolta dei funghi, nonché per il finanziamento di iniziative di attività di formazione e informazione in materia micologica, di cui all'art. 23, comma 1 e di cui all'art. 3, comma 9. (7)
Art. 6 Raccolta per l’integrazione del reddito
1. Ai fini dell'integrazione del reddito possono essere autorizzati alla raccolta giornaliera dei funghi epigei spontanei in deroga all'art. 2, comma 1, in misura superiore ai 3 chilogrammi, ma non superiore ai 5 chilogrammi per persona, i cittadini residenti nei Comuni interessati alla raccolta, con reddito imponibile annuo individuale compreso nel primo scaglione di reddito.
2. Gli interessati, per godere dell’agevolazione al fine di integrare con la raccolta il reddito normalmente percepito, devono effettuare annualmente richiesta, corredando la domanda con l’autocertificazione del proprio reddito e una copia della documentazione fiscale di vendita, conformemente con le norme fiscali vigenti, riferiti all’anno precedente la richiesta.
3. La raccolta per l’integrazione del reddito è consentita esclusivamente nei territori dei Comuni in cui si è autorizzati.
4. I raccoglitori che godono dell’agevolazione di cui al comma 1 devono limitare la raccolta e la vendita alle sole specie commerciali elencate nel DPR 376/1995 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati).
5. Ciascuna Provincia deve istituire un apposito elenco pubblico in cui devono essere iscritti i raccoglitori interessati dall’agevolazione.
6. Il controllo sul reddito annuo è effettuato all'atto del rilascio del tesserino e l'esito del controllo è inserito nel tesserino stesso. Il titolare del tesserino è tenuto a comunicare l'eventuale successiva perdita del requisito del reddito. (8)
(7) Articolo già modificato dall’art. 4, L.R. 23 agosto 2007, n. 33 (a decorrere dal 1° gennaio 2008, come disposto dall’art. 21 della medesima legge) e poi così sostituito dall'art. 4, comma 1, L.R. 3 marzo 2010, n. 9. Il testo originario era così formulato: «Art. 5 (Contributo annuale per la raccolta dei funghi epigei spontanei). 1. I raccoglitori di funghi epigei spontanei sono tenuti al versamento, su apposito conto corrente postale intestato alla Provincia di competenza, di un contributo annuale di euro 30. 2. Il versamento e il periodo di validità annuale del contributo di cui al comma 1 sono da riferirsi alla data di rilascio ovvero di rinnovo del tesserino regionale di autorizzazione. 3. Il contributo di cui al comma 1 non è dovuto qualora non si eserciti l'attività di raccolta dei funghi durante l'anno. 4. Il contributo di cui al comma 1 non è dovuto dai micologi iscritti al Registro nazionale, previa richiesta di esonero presentata dall'interessato.». (8) Articolo già modificato dall’art. 5, L.R. 23 agosto 2007, n. 33 (a decorrere dal 1° gennaio 2008, come disposto dall’art. 21 della medesima legge) e poi così sostituito dall'art. 5, comma 1, L.R. 3 marzo 2010, n. 9. Il testo originario era così formulato: «Art. 6 (Raccolta per l'integrazione del reddito). 1. Le Province interessate, in deroga all'art. 2 comma 1, possono autorizzare, sentito il parere del Corpo Forestale dello Stato, la raccolta giornaliera dei funghi spontanei in misura superiore ai 3 chilogrammi, ma non superiore ai 10 chilogrammi per persona, in favore dei cittadini residenti nei comuni interessati dalla raccolta, con reddito annuo individuale inferiore a 13.000,00 (tredicimila) euro, appartenenti alle seguenti categorie: a) coltivatori diretti, a qualunque titolo; b) soci di cooperative agricolo-forestali; c) coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco; d) utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive.
Art 7 Diritto di riserva ed aree di raccolta sostenibile a fini economici
1. Nelle terre civiche ai sensi dell'art. 1 della L.R. 3.3.1988, n. 25 (Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche - Esercizio delle funzioni amministrative) rese identificabili da tabellazione lungo le strade di accesso, la raccolta è riservata in via esclusiva ai residenti nella comunità titolare secondo la regolamentazione dell'organismo di gestione, ferma l’applicazione della L. 1766/1927 e del R.D. 332/1928 concernenti il riordino degli usi civici.
2. Tale diritto viene esercitato con l'apposizione, a propria cura e spese, di tabelle con la scritta "Raccolta funghi riservata". Le tabelle di segnalazione devono avere dimensioni minime pari a 30 cm di base e 25 cm di altezza e devono essere poste ad una distanza reciproca tale che da ogni tabella sia visibile la precedente e la successiva, e in modo che almeno una di essa sia visibile da qualsiasi punto di accesso al terreno.
3. Le Province ed i Comuni possono stipulare convenzioni con gli organismi di gestione delle terre civiche per definire modalità e condizioni di accesso alla raccolta nelle aree di cui al comma 1, delle persone autorizzate ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 10, ovvero dell’art. 8 e dei partecipanti ai corsi di cui agli artt. 18 e 19.
4. Previa presentazione di un adeguato piano di conduzione silvocolturale delle terre civiche, per garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio morfologico ed idrogeologico e la capacità di autorigenerazione dell'ecosistema, la Provincia autorizza l'organismo di gestione delle terre civiche alla raccolta a fini economici nelle quantità previste dal piano, fatti salvi comunque i prelievi degli utenti. (9)
5. Alle medesime condizioni di cui al comma 4 e previa tabellazione ai margini dei propri fondi la Provincia può autorizzare gli altri proprietari di fondi a riservarsi la raccolta in via esclusiva ed a realizzare aree di raccolta a fini economici. (10)
Art. 8 Permessi temporanei per i non residenti in Regione
1. I non residenti in Regione, nei limiti di età stabiliti all’art. 3, comma 3, sono autorizzati alla raccolta dei funghi epigei spontanei subordinatamente al rilascio, da parte dei Comuni interessati dalla raccolta, di apposito permesso conforme ad un modello-tipo adottato dalla Giunta regionale, che abilita alla raccolta stessa, nell’ambito del Comune, previo versamento del contributo di cui al comma 4, da effettuare a favore del Comune interessato dalla raccolta, il quale utilizza le entrate derivanti dal contributo per interventi di vigilanza, messa in sicurezza e pulizia sentieristica, per la raccolta dei rifiuti ingombranti nelle aree destinate alla raccolta dei funghi, nonché per il finanziamento di iniziative di attività di formazione e informazione in materia micologica, di cui all'art. 23, comma 1, come stabilito nell'art. 23, comma 2.
2. I non residenti in Regione, per ottenere tale permesso personale temporaneo, rilasciato dal Comune
2. Gli interessati, per godere dell'agevolazione al fine di integrare con la raccolta il reddito normalmente percepito, devono effettuare annualmente richiesta, dimostrando di appartenere ad una delle categorie elencate e corredando la domanda con l'autocertificazione del proprio reddito e una copia della documentazione fiscale di vendita, riferiti all'anno precedente la richiesta. 3. La raccolta per l'integrazione del reddito è consentita esclusivamente nei territori del comune di appartenenza. 4. I raccoglitori che godono dell'agevolazione al comma 1 devono limitare la raccolta e la vendita alle sole specie commerciali elencate nel DPR 376/1995. 5. Ciascuna Provincia deve istituire un apposito elenco pubblico in cui devono essere iscritti i raccoglitori interessati dall'agevolazione.». (9) Vedi, anche, l’art. 19, comma 2, L.R. 23 agosto 2007, n. 33. (10) Articolo così sostituito dall’art. 6, L.R. 23 agosto 2007, n. 33. Il testo originario era così formulato: “Art. 7 - Diritto di riserva. 1. I proprietari dei boschi e dei terreni di cui all'art. 2, comma 1, della presente legge o coloro che ne hanno godimento hanno il diritto di riservarsi la proprietà dei funghi spontanei, subordinatamente all'ottenimento, da parte della Provincia, del riconoscimento di tale titolo. 2. Tale diritto viene esercitato secondo le modalità previste dalle leggi vigenti e con l'apposizione, a propria cura e spese, di tabelle con la scritta "Raccolta funghi riservata", dislocate sul perimetro del terreno stesso. 3. Le tabelle di segnalazione devono avere dimensioni minime pari a 30 cm di base e 25 cm di altezza e devono essere poste su pali ad almeno 2,50 m. di altezza dal suolo, ad una distanza reciproca tale che da ogni tabella sia visibile la precedente e la successiva, e in modo che almeno una di essa sia visibile da qualsiasi punto di accesso al terreno. 4. Nessun limite di raccolta è posto al proprietario, all'usufruttuario del fondo e ai componenti il nucleo familiare nell'ambito dei territori di loro proprietà e dei quali abbiano l'usufrutto o il possesso.”.
interessato dalla raccolta, devono essere in possesso del tesserino di autorizzazione valido per la raccolta rilasciato da altri organismi extra regionali.
3. I permessi temporanei giornalieri possono essere rilasciati dal Comune interessato dalla raccolta con l'indicazione della data e del giorno della raccolta stessa. In alternativa è possibile effettuare il versamento relativo ai permessi con conto corrente postale riportando nella causale la data di validità del permesso e il Comune del territorio interessato dalla raccolta.
4. Le quote sono determinate, per il quinquennio 2010 - 2015 in: a) € 7 (sette) per un giorno; b) € 15 (quindici) da due a tre giorni consecutivi; c) € 30 (trenta) da quattro a sette giorni consecutivi; d) € 60 (sessanta) per un mese.
5. Le quote di cui al comma 4 sono aggiornate, con cadenza quinquennale, dalla Giunta regionale. 6. Sul permesso devono essere riportati, a stampa, gli articoli della presente legge necessari a rendere edotto
il raccoglitore dei vincoli da rispettare e delle sanzioni in cui può incorrere il trasgressore. 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 non si applicano ai cittadini non residenti in Regione che sono
proprietari di terreni o di fabbricati situati nel territorio della Regione Abruzzo, i quali possono ottenere il tesserino per la raccolta dei funghi in base all'Art. 3. (11)
Art. 9 Autorizzazioni per scopi scientifici
1. Il Presidente della Giunta regionale, per comprovati motivi scientifici o didattici, può rilasciare autorizzazioni per scopi scientifici, nominative ed a titolo gratuito, per la raccolta di funghi epigei spontanei. Le autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili. Nelle zone ricadenti in parchi e riserve naturali l'autorizzazione è rilasciata previa acquisizione del parere dell'ente gestore dell'area naturale protetta. (12)
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 possono essere rilasciate esclusivamente ad associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale, ad Aziende sanitarie locali (ASL), all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", al Dipartimento Provinciale di L’Aquila dell’Agenzia regionale tutela ambientale (ARTA), di seguito denominato Dipartimento ARTA di L’Aquila, alle Università, istituti scolastici e organismi scientifici. (13)
(11) Articolo già sostituito dall’art. 7, L.R. 23 agosto 2007, n. 33 e poi così sostituito dall'art. 6, comma 1, L.R. 3 marzo 2010, n. 9. Il testo originario era così formulato: «Art. 8 (Permessi temporanei per i non residenti in Regione). 1. I non residenti in Regione, nei limiti di età stabiliti all'art. 3, comma 2, sono autorizzati alla raccolta dei funghi epigei spontanei subordinatamente al rilascio, da parte dei comuni interessati dalla raccolta, di apposito permesso conforme ad un modello-tipo adottato dalla Giunta regionale, che abilita alla raccolta stessa, nell'ambito del comune, previo versamento del contributo di cui al comma 4. 2. I non residenti in Regione devono dotarsi di tale permesso personale anche se in possesso di analogo permesso rilasciato da altri organismi extra regionali. 3. Tali permessi vengono rilasciati dai Comuni, o da soggetti da questi delegati. 4. Le quote sono determinate, per l'anno 2006, in: a) € 7 per un giorno; b) € 15 da due a tre giorni consecutivi; c) € 30 da quattro a sette giorni consecutivi. 5. Le quote di cui al comma 4 sono aggiornate, con cadenza quinquennale, dalla Giunta regionale. 6. Sul permesso devono essere riportati, a stampa, gli articoli della presente legge necessari a rendere edotto il raccoglitore dei vincoli da rispettare e delle sanzioni in cui può incorrere il trasgressore.». In attuazione del testo originario del presente articolo, cfr. la Delib.G.R. 18 dicembre 2006, n. 1474 (L.R. 8 novembre 2006, n. 34 “Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo”, Art. 3, commi 4 e 5: Determinazione del modello unico di tesserino regionale di autorizzazione alla raccolta dei funghi epidei spontanei in Abruzzo – Art. 8: Adozione del modello-tipo di permesso temporaneo alla raccolta dei funghi epigei spontanei per i non residenti in Regione Abruzzo), pubblicata nel BURA 2 maggio 2007, n. 24. (12) Comma così sostituito dall’art. 8, comma 1, L.R. 23 agosto 2007, n. 33. Il testo originario era così formulato: “1. Il Presidente della Giunta regionale, per comprovati motivi scientifici o didattici, sentita la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 14, può rilasciare autorizzazioni per scopi scientifici, nominative ed a titolo gratuito, valevoli su tutto il territorio regionale, per la raccolta di funghi epigei spontanei. Le autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili. Nelle zone ricadenti in parchi e riserve naturali l'autorizzazione è rilasciata previa acquisizione del parere dell'ente gestore dell'area naturale protetta.”. (13) Comma così sostituito dall’art. 8, comma 2, L.R. 23 agosto 2007, n. 33, a decorrere dal 1° gennaio 2008, come disposto dall’art. 21 della medesima legge. Il testo originario era così formulato: “2. Le
3. Per ottenere il rilascio delle autorizzazioni i soggetti di cui al comma 2 devono presentare istanza alla Direzione regionale Agricoltura. L'istanza deve essere motivata con apposito progetto o programma scientifico relativo alla ricerca che si sta portando avanti. Le autorizzazioni comunque dovranno essere accordate ad un numero massimo di tre persone appartenenti a ciascun ente o associazione.
4. Al termine di ogni anno i soggetti beneficiari delle autorizzazioni di cui al presente articolo devono documentare le attività e gli studi effettuati.
5. In caso di accertate irregolarità le autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere revocate. 5 bis. Le Province nell’ambito dei corsi di micologia di cui agli artt. 18 e 19 possono rilasciare
autorizzazioni temporanee per motivi didattici agli Enti ed alle Organizzazioni che realizzano tali corsi. (14)
Art. 10 Modalità di raccolta
1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima del sorgere del sole.
2. Nella raccolta dei funghi epigei spontanei è assolutamente vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.
3. E' vietato calpestare, danneggiare e distruggere la flora fungina anche delle specie non commestibili. 4. Il fungo con riferimento al carpoforo deve essere raccolto intero, completo di tutte le sue parti, in modo
che possa conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie. E' fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi e adeguatamente aerati o, eccezionalmente, in contenitori di rete a maglie larghe, al fine di favorire la caduta e la diffusione delle spore fungine e impedire la marcescenza del raccolto. E' vietato, in ogni caso, l'uso di buste o altri contenitori chiusi in materiale plastico.
Art. 11 Divieti di raccolta
1. Ferme le norme vigenti in materia di parchi e riserve naturali, la raccolta dei funghi epigei spontanei è vietata: a) nelle aree specificamente interdette dalla Giunta regionale, su proposta degli enti locali interessati,
delle Associazioni micologiche, degli Istituti Universitari, per motivi silvo-colturali o perché ritenute di particolare valore naturalistico o scientifico;
b) nelle aree urbane a verde pubblico, sul margine delle strade di viabilità pubblica e di sponde fluviali, nonché nelle aree recuperate da ex discariche, nelle zone industriali e negli aeroporti. (15)
Art. 12 Limitazioni temporali
1. La Giunta regionale, sentita la Commissione tecnico-consultiva di cui all’art. 13 bis, su richiesta delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane, può disporre limitazioni temporali, per periodi definiti e consecutivi, alla raccolta dei funghi epigei spontanei nelle zone in cui possono manifestarsi nell’ecosistema modificazioni sfavorevoli dei fattori biotici e abiotici, che regolano la reciprocità dei rapporti biologici tra le diverse componenti della flora del sistema interessato.
2. La Giunta regionale può vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie fungine dichiarate in
autorizzazioni di cui al comma 1 possono essere rilasciate esclusivamente ad associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale, ad aziende ASL, Università, istituti scolastici e organismi scientifici.”. (14) Comma aggiunto dall’art. 8, comma 3, L.R. 23 agosto 2007, n. 33, a decorrere dal 1° gennaio 2008, come disposto dall’art. 21 della medesima legge. (15) Articolo così sostituito dall’art. 9, L.R. 23 agosto 2007, n. 33. Il testo originario era così formulato: “Art. 11 Divieti di raccolta - 1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è vietata: a) nelle riserve naturali integrali regionali; b) nelle aree specificamente interdette dalla Giunta regionale, su proposta degli enti locali interessati, delle Associazioni micologiche, degli Istituti Universitari, previo parere della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 14, per motivi silvo-colturali o perché ritenute di particolare valore naturalistico o scientifico. 2. La raccolta dei funghi può essere interdetta dal proprietario del fondo o da chi ne ha titolo legittimo, con l'apposizione, a proprie spese, di apposita tabellazione recante il divieto esplicito. 3. E' vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico, sul margine delle strade di viabilità pubblica e di sponde fluviali, nonché nelle aree recuperate da ex discariche, nelle zone industriali e negli aeroporti.”.
pericolo di estinzione dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all’art. 13 bis su segnalazione degli Enti locali, degli Istituti scientifici universitari e delle Associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale. (16)
Art. 13 Convenzioni tra territori confinanti
1. Le Province confinanti con i territori appartenenti a Province di altre Regioni possono sottoscrivere apposite convenzioni volte a favorire reciprocamente la raccolta e la commercializzazione dei funghi.
Art. 13 bis Commissione tecnico-consultiva regionale
1. È istituita la Commissione tecnico-consultiva regionale per la tutela dei funghi epigei spontanei. La Commissione dura in carica 5 anni ed è composta da: a) un Dirigente della Direzione regionale Agricoltura, o suo delegato, con funzioni di Presidente; b) un Dirigente della Direzione regionale Territorio, Parchi e Riserve o un suo delegato; c) un Dirigente della Direzione regionale Sanità o un suo delegato; d) un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello regionale; e) quattro rappresentanti delle associazioni micologiche più rappresentative, uno per ogni Provincia; f) un responsabile del Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione designato congiuntamente dalle
ASL o suo delegato; g) un responsabile degli Ispettorati micologici, di cui all’art. 16, designato congiuntamente dalle ASL o
suo delegato; h) il responsabile del Centro micologico regionale, di cui all’art. 15, o suo delegato; i) un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato; j) un medico responsabile di un centro veleni designato dall'Assessore Regionale alla Sanità; l) un micologo con laurea in agraria o scienze e tecnologie alimentari o scienze forestali o scienze
biologiche. 2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. La nomina dei componenti
di cui al comma 1, lett. d), e) e f) è effettuata sulla base di un elenco di nominativi designati, entro 30 giorni dalla richiesta, da ciascuna delle organizzazioni ed associazioni interessate.
3. La Commissione: a) formula proposte ed esprime pareri in merito alle competenze di cui alla presente legge; b) formula proposte ed esprime pareri in ordine a specifiche iniziative regionali di ricerca, studio e
informazione inerenti i prodotti disciplinati dalla presente legge; c) elabora ogni anno la rilevazione statistica e il monitoraggio del territorio; d) propone per comprovati motivi di salvaguardia del patrimonio fungino e dell’equilibrio ambientale,
restrizioni sulle quantità di raccolta e sulle specie consentite; e) propone misure per la sospensione della raccolta di determinate specie di funghi nelle aree nelle quali
la pressione antropica o altre cause ne siano minaccia di estinzione; f) propone opere di messa a dimora di boschi e di allargamento del patrimonio boschivo esistente; g) promuove iniziative per la valorizzazione dei funghi come prodotto regionale; h) propone gli orientamenti per il programma necessario ai fini dell’ottenimento del tesserino d’idoneità
alla raccolta; i) propone iniziative volte ad aggiornamenti e informazioni sulla commestibilità dei funghi e sui
potenziali rischi legati al consumo di specie tossiche o velenose. 4. La Commissione si riunisce almeno una volta ogni sei mesi. (17)
(16) Articolo già modificato dall’art. 10, L.R. 23 agosto 2007, n. 33 e poi così sostituito dall'art. 7, comma 1, L.R. 3 marzo 2010, n. 9. Il testo originario era così formulato: «Art. 12 (Limitazioni temporali). 1. La Giunta regionale, sentita la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 14, su richiesta delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane, può disporre limitazioni temporali, per periodi definiti e consecutivi alla raccolta dei funghi epigei spontanei nelle zone in cui possono manifestarsi nell'eco-sistema modificazioni sfavorevoli dei fattori biotici e abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti biologici tra le diverse componenti della flora del sistema interessato. 2. La Giunta regionale può vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 14, su segnalazione degli Enti locali, degli Istituti scientifici universitari e delle Associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale.». (17) Articolo inserito dall'art. 8, comma 1, L.R. 3 marzo 2010, n. 9.
Art. 14 Commissione tecnico-consultiva regionale
[1. E' istituita la Commissione tecnico-consultiva regionale per la tutela dei funghi epigei spontanei. La commissione dura in carica 4 anni ed è composta da: a) un Dirigente della Direzione regionale Agricoltura, o suo delegato, con funzioni di Presidente; b) un Dirigente della Direzione regionale Territorio, Parchi e Riserve o un suo delegato; c) un Dirigente della Direzione regionale Sanità o un suo delegato; d) un docente universitario esperto di materie botaniche; e) un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello regionale; f) quattro rappresentanti delle associazioni micologiche più rappresentative, uno per ogni provincia; g) un responsabile del Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione designato congiuntamente dalle
ASL o suo delegato; h) un responsabile degli Ispettorati micologici, di cui all'art. 16, designato congiuntamente dalle ASL o
suo delegato; i) il responsabile del Centro micologico regionale, di cui all'art. 15, o suo delegato; l) un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato.
2. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. La nomina dei componenti di cui al comma 1, lett. e), f) e g) è effettuata sulla base di un elenco di nominativi designati, entro 30 giorni dalla richiesta, da ciascuna delle organizzazioni ed associazioni interessate.
3. La commissione: a) formula proposte ed esprime pareri in merito alle competenze di cui alla presente legge; b) formula proposte ed esprime pareri in ordine a specifiche iniziative regionali di ricerca, studio e
informazione inerenti i prodotti disciplinati dalla presente legge; c) elabora ogni anno la rilevazione statistica e il monitoraggio del territorio; d) propone per comprovati motivi di salvaguardia del patrimonio fungino e dell'equilibrio ambientale,
restrizioni sulle quantità di raccolta e sulle specie consentite; e) propone misure per la sospensione della raccolta di determinate specie di funghi nelle aree nelle quali
la pressione antropica o altre cause ne siano minaccia di estinzione; f) propone opere di messa a dimora di boschi e di allargamento del patrimonio boschivo esistente; g) promuove iniziative per la valorizzazione dei funghi come prodotto regionale; h) propone gli orientamenti per il programma necessario ai fini dell'ottenimento del tesserino d'idoneità
alla raccolta. 4. La commissione si riunisce almeno una volta ogni sei mesi.] (18)
Art. 15 Centri micologici regionali
[1. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", il Dipartimento ARTA di L’Aquila e il Centro di Controllo Micologico Regionale dell'Azienda Sanitaria Locale (SIAN) di Pescara sono individuati quali centri micologici regionali.
2. L'Istituto Zooprofilattico, il Dipartimento ARTA di L’Aquila e il Centro di Controllo Micologico Regionale dell'Azienda Sanitaria Locale (SIAN) di Pescara promuovono lo studio della micologia avvalendosi di metodiche d'indagine tecnologicamente avanzate e innovative.
3. L'Istituto Zooprofilattico, il Dipartimento ARTA di L’Aquila e il Centro di Controllo Micologico Regionale dell'Azienda Sanitaria Locale (SIAN) di Pescara sono a disposizione del Servizio sanitario regionale quali strutture di supporto all'attività di monitoraggio, prevenzione e cura da intossicazioni fungine nonché di monitoraggio dell'andamento epidemiologico di dette intossicazioni.
4. L'Istituto Zooprofilattico, il Dipartimento ARTA di L’Aquila e il Centro di Controllo Micologico Regionale dell'Azienda Sanitaria Locale (SIAN) di Pescara concorrono all'attività di formazione, aggiornamento ed informazione degli operatori degli ispettorati micologici.] (19)
(18) Articolo abrogato dall’art. 11, L.R. 23 agosto 2007, n. 33. (19) Articolo già sostituito dall’art. 12, L.R. 23 agosto 2007, n. 33, poi così modificato dall'art. 14, comma 1, L.R. 3 marzo 2010, n. 9 ed infine abrogato dall’art. 33, comma 1, L.R. 10 gennaio 2011, n. 1. Il testo originario era così formulato: «Art. 15 (Centro micologico regionale). 1. L'Istituto Zooprofilattico "G. Caporale" è individuato quale centro micologico regionale. 2. L'Istituto promuove lo studio della micologia avvalendosi di metodiche d'indagine tecnologicamente avanzate e innovative. 3. L'Istituto è a disposizione del Servizio sanitario regionale quale struttura di supporto all'attività di monitoraggio, prevenzione e cura da intossicazioni fungine nonché di monitoraggio dell'andamento epidemiologico di dette intossicazioni.
Art. 16 Ispettorato micologico
1. In ogni singola Azienda Sanitaria Locale è organizzato un Ispettorato micologico. 2. L'Ispettorato micologico è coordinato da un medico individuato nell'ambito di ogni singola Azienda
Sanitaria Locale e si avvale della collaborazione di esperti micologi in possesso dell'attestato di micologo. 3. Gli Ispettorati di cui al comma 1 sono costituiti utilizzando strutture già operanti e personale dipendente
abilitato al controllo dei funghi eduli ai sensi della legge 23 agosto 1993, n. 352. 4. Qualora l'Azienda sanitaria non disponga di sufficienti strutture e personale per l'espletamento di compiti
di competenza degli esperti micologi, anche in relazione alla stagionalità e all'imprevedibilità della crescita dei funghi spontanei, può avvalersi della collaborazione di esperti micologi iscritti all'Albo nazionale.
Art. 17 Funzioni dell'Ispettorato micologico
1. All'Ispettorato Micologico sono assegnate le seguenti competenze: a) rilascio della certificazione di conformità dei funghi freschi spontanei destinati alla vendita al dettaglio,
ivi compresi quelli destinati alla ristorazione pubblica e privata; b) espressione del parere di idoneità all'identificazione delle specie fungine commercializzate, al fine del
rilascio dell'attestato di abilitazione alla vendita; c) consulenza a strutture ospedaliere di emergenza, in occasione di presunti casi di intossicazione legati
all'ingestione di funghi; d) interventi in occasione di casi, presunti o accertati, di intossicazioni legati al consumo di funghi
derivati dal circuito commerciale (indagini epidemiologiche, indagini ispettive, interventi di sanità pubblica);
e) interventi formativi diretti agli operatori dei settori ortofrutticolo e della ristorazione; f) attività di consulenza tecnica nei confronti di privati e per l'esame di idoneità al consumo dei funghi
raccolti per uso proprio con rilascio di apposito certificato di commestibilità (20); g) interventi didattici, educativi, formativi e di prevenzione per l'igiene e la salute pubblica, rivolti alla
popolazione in genere; h) verifiche e controlli a campione sulle partite di funghi posti in commercio provenienti da altri paesi.
Art. 18 Corsi di preparazione micologica
1. Le Aziende Sanitarie Locali, l’Istituto Zooprofilattico, il Dipartimento ARTA di L’Aquila, le Università, le Associazioni micologiche, aventi la micologia per fine statutario precipuo, gli Enti pubblici e privati, organizzano e svolgono i corsi finalizzati al rilascio dell’attestazione di cui all’art. 3 bis, comma 1, i corsi finalizzati all’attestazione di cui all’art. 22, nonché i corsi finalizzati a formazione, aggiornamento ed informazione degli operatori degli ispettorati micologici. (21)
Art. 19 Attività di educazione e informazione
1. La Regione Abruzzo e le Autonomie Locali, nell'ambito delle iniziative volte a diffondere la migliore conoscenza del patrimonio naturale regionale, con la collaborazione dell’Istituto Zooprofilattico, del Dipartimento ARTA di L’Aquila, degli Ispettorati micologici e delle Associazioni micologiche, organizzano corsi e iniziative di educazione e informazione, per diffondere la conoscenza delle principali specie fungine e della loro importanza come componenti degli ecosistemi e, inoltre, allo scopo di prevenire casi di intossicazione alimentare e pubblicizzare i limiti e i divieti posti dalla normativa vigente. (22)
4. L'Istituto concorre all'attività di formazione, aggiornamento ed informazione degli operatori degli ispettorati micologici.». (20) Le parole "con rilascio di apposito certificato di commestibilità" sono state aggiunte dall'art. 9, comma 1, L.R. 3 marzo 2010, n. 9. (21) Articolo già sostituito dall’art. 13, L.R. 23 agosto 2007, n. 33 (a decorrere dal 1° gennaio 2008, come disposto dall’art. 21 della medesima legge) e poi così sostituito dall'art. 10, comma 1, L.R. 3 marzo 2010, n. 9. Il testo originario era così formulato: «Art. 18 (Corsi per raccoglitori). 1. Le Aziende Sanitarie Locali, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", le Università, le Associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale e gli Enti pubblici e privati organizzano e svolgono i corsi finalizzati al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 4, comma 1.». (22) Articolo così sostituito dall’art. 14, L.R. 23 agosto 2007, n. 33. Il testo originario era così formulato: “Art. 19 Attività di educazione e informazione - 1. La Regione Abruzzo e le Autonomie Locali, nell'ambito
Art. 20 Vigilanza
1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge è demandata al personale del Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia Provinciale, alla Polizia Municipale, agli operatori professionali di vigilanza e ispezione delle Aziende ASL, al Dipartimento ARTA di L'Aquila, alle Guardie Giurate Campestri, alle guardie ecologiche volontarie (GEV) di cui alla legge regionale 3 aprile 1995, n. 27 (Istituzione del servizio volontario di vigilanza ecologica) e successive modificazioni e integrazioni, e agli Agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali.
2. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento dei relativi Enti di gestione. (23)
Art. 21 Sanzioni
1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, si applicano le seguenti sanzioni: a) da € 25,00 a € 50,00 e confisca del raccolto:
1) per mancata sommaria pulitura dei corpi fruttiferi; b) da € 100,00 a € 200,00 e confisca del raccolto per chi:
1) esercita la raccolta senza avere versato il contributo annuale di cui all’art. 5; 2) contravviene alle disposizioni relative ai limiti di raccolta di cui all’art. 2 e art. 6 comma 1;
c) da € 200,00 a € 400,00 e confisca del raccolto per chi: 1) esercita la raccolta dei funghi senza il prescritto tesserino regionale di autorizzazione; 2) contravviene le disposizioni relative alle modalità di raccolta di cui all’art. 10; 3) esercita la raccolta dei funghi nelle aree riservate ai sensi dell’art. 11; 4) esercita la raccolta dei funghi in periodi di divieto ai sensi dell’art. 12;
d) da € 300,00 a € 600,00 per chi: 1) procede alla tabellazione di aree per la raccolta riservata dei funghi senza regolare autorizzazione di
cui all’art. 7; 2) rimuove o danneggia le tabelle di cui all’art. 7, comma 2;
e) da € 50,00 a € 100,00 per: 1) le violazioni delle limitazioni alla raccolta nelle aree tabellate di cui all'art. 7.
2. Ogni violazione delle disposizioni, fermo restando l’obbligo della denuncia all’autorità giudiziaria per i reati previsti dalla legge ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta altresì la confisca del prodotto raccolto, attuata direttamente dal personale che accerta l’infrazione. I funghi confiscati sono conferiti all’Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, che provvede, previa compilazione di apposito verbale, alla consegna ad enti di beneficenza e assistenza o ai soggetti titolari delle aree tabellate, a raccolta riservata, nel caso di prodotto raccolto nelle aree medesime. Se il prodotto non è più commestibile, la ASL provvede alla distruzione e allo smaltimento dello stesso.
3. Chi con un’azione od omissione viola diverse disposizioni o commette più violazioni della stessa disposizione prevista dalla presente legge, soggiace alle sanzioni amministrative previste per ciascuna violazione.
4. Nei casi di recidiva delle violazioni di cui al comma 1, l’autorizzazione alla raccolta dei funghi è sospesa per un periodo di un anno e viene applicata la sanzione per l'ultima violazione in misura del suo doppio.
5. Tutte le sanzioni comminate vengono annotate sinteticamente sul tesserino regionale di autorizzazione. 6. Tutte le violazioni indicate sono accertate mediante processo verbale a norma della legge 24 novembre
1981, n. 689. Una copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore. Nel caso che questi ne rifiuti l’accettazione, il verbalizzante ne dà atto nello stesso verbale e la notazione si considera fatta in mani proprie, a norma dell’art. 138, comma 2, del codice di procedura civile. L’originale del verbale è
delle iniziative volte a diffondere la migliore conoscenza del patrimonio naturale regionale, con la collaborazione degli Ispettorati micologici e delle Associazioni micologiche, organizzano corsi e iniziative di educazione e informazione, per diffondere la conoscenza delle principali specie fungine e della loro importanza come componenti degli ecosistemi e, inoltre, allo scopo di prevenire casi di intossicazione alimentare e pubblicizzare i limiti e i divieti posti dalla normativa vigente.”. (23) Articolo già modificato dall’art. 15, L.R. 23 agosto 2007, n. 33 (a decorrere dal 1° gennaio 2008, come disposto dall’art. 21 della medesima legge) e poi così sostituito dall'art. 11, comma 1, L.R. 3 marzo 2010, n. 9. Il testo originario era così formulato: «Art. 20 (Vigilanza). 1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al personale del Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia Provinciale, alla Polizia Municipale, agli operatori professionali di vigilanza e ispezione delle Aziende ASL, alle Guardie Giurate Campestri e agli Agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali. 2. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento dei relativi enti di gestione.».
trasmesso dal verbalizzante alla Provincia competente per territorio con riferimento alla località in cui è stato contestato l’illecito, che definisce l’azione sanzionatoria ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Copia del verbale è altresì trasmessa all’ente di cui all’art. 3, comma 1.
7. I proventi dell’azione sanzionatoria sono versati, su apposito conto corrente postale, alla Provincia, la quale provvede a ristornare in favore dell’amministrazione che ha provveduto a contestare l’infrazione, il 35% della somma introitata. La Provincia utilizza il restante 65% della somma introitata per interventi di vigilanza, messa in sicurezza e pulizia della sentieristica, nonché raccolta dei rifiuti ingombranti nelle aree dei comuni destinate alla raccolta dei funghi, nonché per iniziative di informazione e formazione micologica. (24)
Art. 22 Commercializzazione dei funghi epigei spontanei
1. La vendita dei funghi epigei freschi è soggetta ad autorizzazione comunale rilasciata esclusivamente alle persone riconosciute idonee alla identificazione delle specie fungine commercializzate a seguito di superamento di specifico esame-colloquio da sostenersi presso l'Ispettorato micologico della Azienda ASL competente per territorio. (25)
(24) Articolo già sostituito dall’art. 16, L.R. 23 agosto 2007, n. 33, poi modificato dall’art. 1, L.R. 23 novembre 2007, n. 39 (a decorrere dal 1° gennaio 2008, come disposto dall’art. 3 della medesima legge) ed infine così sostituito dall'art. 12, comma 1, L.R. 3 marzo 2010, n. 9. Il testo originario era così formulato: «Art. 21 (Sanzioni). 1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, si applicano le seguenti sanzioni: a) da € 25 a € 50 e confisca del raccolto: a1) per mancata pulitura dei corpi fruttiferi; b) da € 100,00 a € 200,00 e confisca del raccolto per chi: b1) esercita la raccolta senza avere versato il contributo annuale di cui all'art. 5; b2) contravviene alle disposizioni relative ai limiti di raccolta di cui all'art. 2 e art. 6 comma 1; c) da € 200,00 a € 400,00 e confisca del raccolto per chi: c1) esercita la raccolta dei funghi senza il prescritto tesserino regionale di autorizzazione; c2) contravviene le disposizioni relative alle modalità di raccolta di cui all'art. 10; c3) esercita la raccolta dei funghi nelle aree riservate ai sensi dell'art. 11; c4) esercita la raccolta dei funghi in periodi di divieto ai sensi dell'art. 12; d) da € 300 a € 600 per chi: d1) procede alla tabellazione di aree per la raccolta riservata dei funghi a fini economici senza regolare autorizzazione di cui all'art. 7 comma 1; d2) rimuove o danneggia le tabelle ai sensi dell'art. 7 comma 2; e) da € 50 a € 100 per: e1) le violazioni delle disposizioni di cui al presente capo non espressamente sanzionate. 2. Ogni violazione delle disposizioni, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dalla legge ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta altresì la confisca del prodotto raccolto, attuata direttamente dal personale che accerta l'infrazione. I funghi confiscati devono essere conferiti all'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, che provvederà, previa compilazione di apposito verbale, alla consegna ad enti di beneficenza e assistenza o ai soggetti titolari delle aree tabellate, a raccolta riservata, nel caso di prodotto raccolto nelle aree medesime. 3. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni e commette più violazioni della stessa disposizioni prevista dalla presente legge soggiace alle sanzioni amministrative previste per ciascuna violazione. 4. Nei casi di recidiva delle violazioni di cui al comma 1 l'autorizzazione alla raccolta dei funghi è sospesa per un periodo di un anno. 5. Tutte le sanzioni comminate vengono annotate sinteticamente sul tesserino regionale di autorizzazione. 6. Tutte le violazioni indicate sono accertate mediante processo verbale a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689. Una copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore. Nel caso che questi ne rifiuti l'accettazione, il verbalizzante ne dà atto nello stesso verbale e la notazione si considera fatta in mani proprie, a norma del comma 2 dell'art. 138 del codice di procedura civile. L'originale del verbale è trasmesso dal verbalizzante alla Provincia competente per territorio con riferimento alla località in cui è stato contestato l'illecito, che definisce l'azione sanzionatoria ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Copia del verbale è altresì trasmessa all'ente, di cui all'art. 3 comma 1. 7. I proventi dell' azione sanzionatoria sono versati, su apposito conto corrente postale, alla Provincia, la quale provvede a ristornare in favore dell' amministrazione che ha provveduto a contestare l'infrazione, il 35% della somma introitata.». (25) Comma così sostituito dall’art. 17, comma 1, L.R. 23 agosto 2007, n. 33, a decorrere dal 1° gennaio 2008, come disposto dall’art. 21 della medesima legge. Il testo originario era così formulato: “1. La vendita
2. La vendita dei funghi epigei freschi spontanei è soggetta a certificazione sanitaria, rilasciata dagli ispettorati micologici, che deve indicare provenienza, specie e quantità dei funghi oggetto di controllo. (26)
3. L'etichetta di certificazione va apposta su ogni confezione, che deve contenere una sola specie fungina, ed accompagna il prodotto in ogni fase di commercializzazione.
4. I funghi devono essere presentati al controllo in singolo strato, suddivisi per specie ed in appositi imballaggi.
5. E’ ammessa esclusivamente la vendita dei funghi epigei spontanei freschi inclusi nell’elenco delle specie di cui all’allegato 1 del D.P.R. 14.7.1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) e s.m. o appartenenti ad altre specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione in ambito locale dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo proposto dalla Direzione regionale Sanità, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del citato decreto. (27)
Art. 23 Disposizioni finanziarie
1. I contributi di cui all'art. 5 sono introitati dalle Province e destinati all'espletamento delle funzioni derivanti dall'applicazione della presente legge ed al finanziamento di iniziative di miglioramento e difesa dell'ambiente nonché al finanziamento di corsi di formazione ed informazione in materia micologica ai sensi degli artt. 18 e 19.
2. I contributi di cui all'art. 8 sono introitati dai comuni che provvedono al rilascio del permesso e sono destinati ad interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio ambientale ed alla promozione di attività di carattere culturale e scientifico connesse alla valorizzazione della micologia, intesa anche quale espressione delle tradizioni e culture locali. (28)
Art. 24 Norme transitorie e finali
1. L'acquisizione dell'attestato di idoneità, di cui all'art. 3 bis, comma 1, è obbligatorio dal 1° gennaio 2011. (29)
dei funghi epigei freschi è soggetta ad autorizzazione comunale rilasciata esclusivamente agli esercenti riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate a seguito di superamento di specifico esame-colloquio da sostenersi presso l'Ispettorato micoligico della Azienda ASL competente per territorio.”. (26) Comma così sostituito dall’art. 17, comma 2, L.R. 23 agosto 2007, n. 33, a decorrere dal 1° gennaio 2008, come disposto dall’art. 21 della medesima legge. Il testo originario era così formulato: “2. La vendita dei funghi epigei freschi spontanei è inoltre soggetta a certificazione sanitaria, rilasciata dai predetti ispettorati micologici, che deve indicare tra l'altro provenienza, specie e quantità dei funghi oggetto di controllo.”. (27) Comma così sostituito dall’art. 17, comma 3, L.R. 23 agosto 2007, n. 33. Il testo originario era così formulato: “5. La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 4 del DPR 14 luglio 1995, n. 376, con proprio atto può integrare l'elenco delle specie fungine riconosciute idonee alla commercializzazione di cui all'allegato 1 del DPR medesimo.”. (28) Articolo così sostituito dall’art. 18, L.R. 23 agosto 2007, n. 33, a decorrere dal 1° gennaio 2008, come disposto dall’art. 21 della medesima legge. Il testo originario era così formulato: “Art. 23 Disposizioni finanziarie - 1. I contributi di cui all'art. 5 sono introitati dalle Province e destinati al finanziamento di iniziative di miglioramento e difesa dell'ambiente nonché al finanziamento di corsi di formazione ed informazione in materia micologica. 2. I contributi di cui all'art. 8 sono introitati dai comuni che provvedono al rilascio del permesso e sono destinati alla promozione di attività di carattere culturale e scientifico connesse alla valorizzazione della micologia, intesa anche quale espressione delle tradizioni e culture locali.”. (29) Articolo così sostituito dall'art. 13, comma 1, L.R. 3 marzo 2010, n. 9. Il testo originario era così formulato: «Art. 24 (Norme transitorie e finali). 1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3, l'obbligo di presentazione dell'attestato di cui alla lett. a) del comma 2 del predetto articolo decorre dal 1° gennaio 2007, fino a tale data il richiedente deve presentare una autocertificazione in cui attesta di possedere le conoscenze micologiche necessarie alla raccolta dei funghi. 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 sono comunque validi, in alternativa all'attestato di cui alla lett. a) del comma 2 del citato articolo, gli attestati di frequenza a corsi di micologia, della durata documentabile di almeno 14 ore, regolarmente firmati dal responsabile del corso e da un micologo, ottenuti dalla data di entrata in vigore della Decreto del Ministero della Sanità del 29 novembre 1996, n. 686. 3. Ai fini del conseguimento dell'attestato di cui all'art. 4, per le persone nate anteriormente al 1° gennaio 1955 è sufficiente la frequenza del corso e le stesse sono dispensate dal test finale di verifica.
Art. 25 Abrogazioni
1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli artt. 13, 14, 16 nonché l'art. 18 limitatamente a quanto disposto in materia di funghi della L.R. 11.9.1979, n. 45 (Provvedimenti per la protezione della flora in Abruzzo).
Art. 26 Pubblicazione
1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
4. L'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 21 per la commercializzazione dei funghi epigei spontanei freschi decorre dal 1° gennaio 2008. 5. Sono fatti salvi i diritti di uso civico delle comunità locali, dove formalmente riconosciuti dalla Regione.».
Guida per la raccolta e il consumo di funghi
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"Cu mori pi funci un c'è nuddu chi chianci" è un detto siciliano che letteralmente dice "Chi muore per i funghi non trova nessuno che lo pianga". In pratica, nella rima che si è voluto trovare nel detto, la saggezza popolare mette in guardia dal mangiare funghi senza la dovuta accortezza. E' infatti noto la potenziale e mortale pericolosità di alcuni tipi di funghi che scambiati per commestibili vengono mangiati per poi subirne le tossiche, velenose o mortali conseguenze. Esiste in Italia una specifica normativa per la raccolta dei funghi che stabilisce l'obbligatorietà di un corso formativo teorico - pratico per il rilascio di un patentino autorizzativo. Per andare a funghi occorre essere in regola con il pagamento della tassa annuale del patentino (in Sicilia costa 30 € / anno ed ogni 5 anni viene rilasciato un nuovo patentino con aggravio di ulteriori 32 € per i versamenti marca da bollo). La raccolta dei funghi epigei (cioè che stanno sopra il terreno) spontanei è, quindi, consentita, in quantità limitate, solo ai possessori di tale tesserino.
Il corso fornisce le basi teoriche con elementi di pratica per iniziare a distinguere le specie commestibili da quelle non commestibili (tossiche, velenose, mortali), fornendo anche le notizie sulla pericolosità dell'ingestione di alcuni tipi di funghi. La comparsa dei sintomi e la gravità degli stessi varia a seconda dei funghi. Si va dalle 6 - 8 ore alle 48 ore, con estremi anche di parecchi giorni per funghi a lunga latenza. Nel mondo dei funghi e dei cercatori di funghi circolano notizie e leggende varie sugli indicatori di bontà o pericolosità dei funghi, ma ciò che occorre è conoscere le basi scientifiche apprese durante il corso e gli aggiornamenti e, soprattutto, ricorrere agli ispettorati micologici presso le ASL. Il centro antiveleni dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù (www.ospedalebambinogesu.it) ha pubblicato una guida per consumare funghi in sicurezza.
- Raccogliere i funghi solo se in possesso del tesserino autorizzativo.
- Sottoporre i funghi al controllo di commestibilità degli ispettorati micologici delle ASL
- Utilizzare contenitori idonei e aerati come i cestini. Non usare buste di plastica
- Non consumare funghi raccolti lungo le strade o in luoghi che potrebbero essere contaminati (industrie, campi agricoli)
- Non è vero che i funghi che crescono sugli alberi non sono tossici
- Consumare i funghi in quantità moderate
- Cuocere i funghi sempre senza coperchio allo scopo di far evaporare le tossine termolabili
- Nei funghi sott'olio si può sviluppare la tossina botulinica: attenzione alla conservazione
- Non far mangiare funghi ai bambini in età prescolare. Il loro apparato digestivo non è maturo per digerire questi alimenti.
- Non mangiare funghi in gravidanza.
La normativa nazionale che regola la raccolta dei funghi epigei è la legge 352/1993 del 23 agosto 1993 ed il regolamento attuativo DPR 376 del 1995. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, vigono le normative emanate dalla Regione o dalla Provincia.